ABOLIZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI

       Sulla base della Circolare dell’INAIL n. 92 del 23 dicembre 2015, si conferma l’abolizione del Registro Infortuni e il contemporaneo avvio di una nuova tipologia di registrazione degli stessi e loro verifica per via telematica definita “Cruscotto Infortuni” accessibile anche agli organi di vigilanza ove saranno riportati tutti gli infortuni di un’azienda.

 

       Uno degli aspetti secondo noi negativi di questa operazione, è che non si avrà più una visione globale e veloce nonché una raccolta dati importante come quella che avevamo con il Registro Infortuni, con il rischio di non avere ben chiara la situazione di un’azienda.

 

       Per questi motivi, si viene a consigliare alle aziende di continuare a registrare gli infortuni anche se in schemi o registri non vidimati.

DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Con la presente, come già più volte fatto, veniamo a ricordare di seguito i principali obblighi di legge previsti dal D.P.R. n. 177/2011 riguardante i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

 

·         Applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e Piano d’emergenza.

·        Applicazione del comma 2 art 21 per imprese familiari o lavoratori autonomi (utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni, munirsi di DPI, munirsi di tessera di riconoscimento con foto).

·         Personale con esperienza triennale con contratto subordinato a tempo indeterminato o con altra tipologia di contratti ma certificati con la necessità che il preposto che sovraintende sul gruppo di lavoro, abbia tale esperienza.

·         Formazione e informazione di tutto il personale compreso il datore di lavoro, mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tale attività.

·         Possesso di idonei D.P.I e attrezzature atti alla prevenzione dei rischi propri delle attività in tali tipi di ambienti.

·         Addestramento di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti.

·         Rispetto delle previsioni in materia di DURC.

·         Applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.

·         Applicazione delle Regole della qualificazione, non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice, ma nei confronti di qualsiasi soggetto della filiera, incluse le eventuali imprese subbapaltatrici. Pertanto il subbapalto è consentito soltanto se espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente, e che venga certificato ai sensi del titolo VIII capo I del D.lgs 276/2003.

 

Il D.P.R. n. 177/2011 impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:

 

·         Prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori, compreso il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possono essere presenti nell’area di lavoro, tale attività deve essere svolta per un periodo di tempo non inferiore ad un giorno.

·         Il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato e addestrato ed edotto su tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino.

·         Sia adottata in tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, una procedura di lavoro diretta ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività.

USO MACCHINE E ATTREZZATURE AZIENDALI DA PARTE DI ALTRE DITTE

Si informano le aziende che l’uso di mezzi meccanici, macchine ed attrezzature da parte di personale esterno all’azienda, è altamente sconsigliato dal punto di vista della sicurezza.

Permettere la promiscuità di uomini e mezzi di aziende diverse, portano a conseguenze civilistiche e penali non indifferenti dal punto di vista della normativa e delle responsabilità.

Se comunque l’azienda dovesse decidere di far usare macchine ed attrezzature a personale esterno, occorrerà attivare un’idonea organizzazione dell’attività che dovrà comprendere:

1)            la redazione di un contratto d’uso gratuito del mezzo tra committente e fornitore, per giustificare l’utilizzo del mezzo da parte di un addetto esterno all’azienda;

2)            la richiesta da parte della committente dei documenti relativi all’idoneità tecnico professionale dell’azienda esterna e relativi corsi di addestramento per gli utilizzatori;

3)            l’elaborazione da parte della committente di alcuni documenti legati alla sicurezza, come un documento sui rischi interferenti, una procedura di lavoro sull’utilizzo della macchina e informazioni sul piano d’emergenza e sugli addetti all’emergenza presenti nel centro aziendale, una dichiarazione ove la proprietà dichiara che il mezzo è a norma, il nominativo o i nominativi dei lavoratori che utilizzano il mezzo.

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

E’ importante disporre della modulistica aggiornata comprendente un modulo con l’elenco dei documenti da richiedere per le ditte individuali con dipendenti o soci lavoratori, un modulo indirizzato alle imprese appaltatrici senza dipendenti (ditte con collaboratori o coadiuvanti non iscritti nel libro unico) e un modulo relativo ai lavori intellettuali e fornitura di materiali.

Inoltre siamo a ricordare che il committente, per i lavori della durata superiore ai cinque uomini giorni, allo scopo di documentare le misure adottate per eliminare o quanto meno ridurre le interferenze in caso di contratto d’appalto o contratto d’opera, è tenuto a redigere per iscritto un Documento di Valutazione sui Rischi Interferenti.

VIABILITA’ INTERNA

A seguito di eventi che hanno interessato alcune ditte clienti dello studio Labhor, si vuole porre l’attezione sull’organizzazione della viabilità interna delle aziende con segnaletica verticale e, ove possibile, orizzontale, sia per il transito dei mezzi esterni all’azienda, pedoni, mezzi, ecc. sia, in alcuni casi, per il transito di persone estranee alle attività lavorative, soprattutto in presenza di punti vendita o altro.

Per la sicurezza degli ambienti di lavoro la viabilità generale, infatti, non deve essere considerata un problema complementare a causa del suo carattere precario e dinamicamente variabile.

La viabilità per la sicurezza è un tema importante e possibile causa di gravi incidenti e infortuni; fondamentale è quindi progettare un “Piano della Viabilità Aziendale” e cioè un piano scritto che definisca le regole della circolazione sia nelle zone eventualmente coperte che nelle aree esterne e che stabilisca le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso o il transito dei mezzi.

Si invitano pertanto le aziende a verificare la presenza di un’idonea segnalazione della viabilità delle varie strutture e piazzali o il suo possibile miglioramento e di procedere alla sua realizzazione o adeguamento.

INFORMATIVA INERENTE LA “VIABILITA’ INTERNA”

Per la sicurezza degli ambienti di lavoro la viabilità benerale non deve essere considerata un problema complementare a causa del suo caratteren precario e dinamicamente variabile.

Tant\’è che un\’errata viabilità può essere causa di incidenti e infortuni sul lavoro, pertanto è fondamentale progettare un “piano della viabilità aziendale” e cioè un piano scritto che definisca le regole della circolazione sia nelle zone eventualmente coperte che nelle aree esterne e che stabilisca le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi all\’uso o al transito dei mezzi.

 

REVISIONE DI TUTTE LE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto del 20/05/2015, pubblicato nella G.U. il 30/06/2015, ha emanato i criteri e le tempistiche per la revisione generale o parziale delle macchine agricole o operatrici, di cui all\’Art. 57 del Codice della Strada.

Revisione generale delle macchine agricole con periodicità di 5 anni per: trattori agricoli, macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi e rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellata, se le dimensioni d\’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e i 2,00 metri di larghezza.

Revisione generale delle macchine operatrici: con periodicità di 5 anni per: macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradale o per il ripristino del traffico, macchine sgombraneve, carrelli quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Per tutti i veicoli per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell\’art. 111 del decreto legislativo 30/4/1992 n° 285, non presenti alla revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.

Modalità di esecuzione della revisione: 1) ai fini della sicurezza della circolazione stradale, le modalità di esecuzione della revisione, sono definite con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all\’Art. 80 del decreto legislativo 30/04/1992 n: 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili; 2) con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all\’art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione:

CATEGORIE DI MACCHINE AGRICOLE E TEMPI:

Trattori agricoli immatricolati entro Dicembre 1973: revisione entro il 31/12/2017

Trattori agricoli immatricolati dal 1/1/1974 al 31/12/1990: revisione entro il 31/12/2018

Trattori agricoli immatricolati dal 1/1/1991 al 31/12/2010: revisione entro il 31/12/2020

Trattori agricoli immatricolati dal 1/1/2011 al 31/12/2015: revisione entro il 31/12/2021

trattori agricoli immatricolati dopo il 1°gennaio 2016: revisione al 5°anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

 

 

 

 

 

 

 

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

E’ in vigore la nuova norma CEI EN 62305-2 riferita alla protezione contro i fulmini e alla valutazione di tale rischio.

Per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le precedenti norme CEI, il datore di lavoro deve compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305-2 e, se necessario, individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre i rischi.

La valutazione dei rischi ha come obiettivo la quantificazione del pericolo al quale sono esposti gli edifici e i loro contenuti in caso di una fulminazione diretta e indiretta.

VERIFICA PERIODICA BIENNALE PER I CARRI RACCOLTA FRUTTA

Lo Studio Labhor ricorda alle aziende che i carri semoventi a piattaforma elevabile per la raccolta frutta, sono inquadrati legislativamente come “impianti speciali” nel punto 9 del D.M. 04/03/82 e rientrano nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e sono da sottoporre a verifiche periodiche biennale.

All’atto dell’acquisto e prima di metterlo in funzione occorre fare una denuncia di messa a servizio presso il Dipartimento INAIL di competenza; prima della scadenza dei 2 anni, bisogna inoltrare sempre all’INAIL di competenza la richiesta di prima verifica peridoica indicando il soggetto abilitato nel caso in cui l’Ente titolare non riesca ad effettuarla entro 60gg dalla richiesta. Successivamente allo scadere di ogni biennio bisogna richiedere la verifica periodica dell’azienda USL indicando il soggetto abilitato nel caso in cui l’Ente titolare nonr eisca ad effettuarla entro 30gg dalla richiesta.

 

PATENTINO FITOSANITARIO: NOVITA’ D.M. 22/01/2014

 

 Il nuovo Decreto Ministeriale del 22/01/2014, ha stabilito variazioni rilevanti riguardo la formazione obbligatoria per l’assegnazione del certificato di abilitazione (patentino) e gli utilizzatori che usufruiscono di tale patentino.

A partire dal 26 novembre 2015, il patentino sarà INDISPENSABILE per i CAPI AZIENDA e gli UTILIZZATORI acquistare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale. Chi non ne sarà in possesso, potrà utilizzare esclusivamente prodotti destinati ad utilizzo non professionale. Ciò significa che tutti coloro che acquistano, manipolano e distribuiscono i prodotti fitosanitari, dovranno avere il patentino.

Per prodotti ad USO PROFESSIONALE si intendono tutti i formulati attualmente in commercio ad esclusione di quelli per le piante ornamentali (PPO). Ne fanno parte quindi i molto tossici (T+), i tossici (T), i nocivi (Xn), e nuovi entrati gli IRRITANTI (Xi) e i NON CLASSIFICATI (Nc).

 

Siamo inoltre a comunicarVi che dal 26 novembre 2014 entra in vigore il nuovo programma della formazione per l’ottenimento del patentino, che comprende:

 

–                                 corso base per il rilascio del certificato di abilitazione con durata di 20 ore + esame finale;

–                                 corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione con durata di 12 ore + test finale.