Messa in esercizio degli Impianti di terra e dei Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

                 Lo Studio Labhor, ricorda l’obbligo da parte dei Datori di lavoro riguardo la messa in esercizio degli Impianti di terra e dei Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, tramite l’invio della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico rilasciata dall’installatore all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot).

Inoltre si ricorda anche l’obbligo delle verifiche periodiche di legge degli impianti di terra da far effettuare agli Organismi abilitati oppure alle AUSL locali.

La periodicità dell’effettuazione delle verifiche è biennale per gli ambienti a maggior rischio d’incendio, mentre per le altre attività le verifiche hanno periodicità quinquennale.

Tali verifiche tuttavia non sono da confondere con la normale manutenzione periodica degli impianti elettrici eseguibile a da un semplice elettricista o da personale qualificato

Autocertificazione vaccini insegnanti, docenti e ATA

Con la presente, lo Studio Labhor, viene ad informarVi che il MIUR ( Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca ) ha provveduto il 17 agosto dello scorso anno a trasmettere a tutte le scuole la circolare contenente le indicazioni circa l’attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, poi modificato nella legge n. 119 del 31 Luglio 2017 in materia di prevenzione vaccinale.

 

In base a ciò viene quindi confermato dal MIUR, l’operatività del comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto obbligo dei vaccini a scuola che estende la sua efficacia anche al corpo scolastico, docenti, insegnanti, professori e personale ATA, che dovranno pertanto presentare obbligatoriamente alla scuola dove lavorano un modulo di autocertificazione attestante la propria situazione vaccinale.

 

Il modulo di Autocertificazione insegnanti e per tutti i dipendenti della scuola, docenti, professori, personale ATA, è stato allegato alla circolare MIUR del 16 agosto 2017. Il modulo, che troverete in allegato all’ informativa è una dichiarazione sostitutiva di notorietà che gli operatori scolastici devono consegnare a scuola.

 

Si raccomanda pertanto all’istituto scolastico di verificare e tenere monitorata la situazione vaccinale del corpo docente e ATA che opera presso l’istituto stesso.

Obbligo prova di evacuazione

La prova di evacuazione è uno strumento di prevenzione molto importante a disposizione delle aziende in ambito di sicurezza sul lavoro, obbligatoria per alcune tipologie di attività.

 

La normativa vigente in materia di gestione delle emergenze è il DM del 10 marzo 1998, che prevede che i Datori di Lavoro provvedano all’adozione di misure organizzative e gestionali da attivare in caso di incendio in azienda. Tutte queste misure devono essere contenute nel cosiddetto Piano di Emergenza.

 

La Prova di Emergenza è obbligatoria in tutte le aziende che occupano 10 o più dipendenti, oltre che nelle attività dove vengono svolte mansioni che ricadono sotto il controllo del corpo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011, C.P.I. – Certificato Prevenzione Incendi). Tale prova deve essere effettuata con cadenza annuale.

 

Lo svolgimento della prova di evacuazione, che deve essere verbalizzato, ha contenuti piuttosto precisi. L’obiettivo della prova deve essere di:

·         Percorrere le vie d’uscita;

·         Identificare (ove presenti) le porte resistenti al fuoco;

·         Identificare la posizione in azienda dei dispositivi di allarme;

·         Individuare l’ubicazione delle diverse attrezzature di spegnimento.

 

La prova deve essere condotta dai membri della Squadra di Emergenza aziendale.

Comunicazione riguardante l’installazione di impianti audiovisivi e/o di altri strumenti di controllo

Con la presente lo studio Labhor, in considerazione del sempre più attuale tema, nell’ambito del rapporto di lavoro, relativo alla geolocalizzazione dei veicoli aziendali effettuata dal datore di lavoro nei confronti del dipendente che si ritrovi ad utilizzare detti mezzi per lo svolgimento dell’attività lavorativa, viene a ricordarVi che l’installazione di telecamere di videosorveglianza e/o di altri strumenti di controllo, da parte di un’azienda, qualora interessi lavoratori presenti, deve essere attuata nel rispetto delle norme dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

 

Pertanto, se si rende necessario sia l’installazione di impianti audiovisivi, sia di strumenti di monitoraggio che, per mezzo di apparecchiature satellitari installate all’interno dei veicoli, permettano di individuarne l’esatta posizione, a norma del nuovo art. 4 della Legge n. 300/1970 può essere predisposta solo ai fini della sicurezza; o per la tutela del patrimonio aziendale; o per esigenze organizzative e produttive.

 

A tal fine, è obbligatorio presentare un’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi e/o altri strumenti di controllo (GPS sui mezzi aziendali) presso la Direzione Provinciale del Lavoro, nel quale si andrà a dichiarare le motivazioni che rendono necessario l’utilizzo di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e dove si andranno a dichiarare le modalità con cui si effettuerà nello specifico tale installazione.

 

Per la redazione e presentazione dello specifico modulo presso l’Ispettorato del Lavoro, potrete avvalerVi dell’esperienza e della professionalità del nostro studio.

Informativa Norma ISO 45001

Con la presente lo studio Labhor viene a ricordarVi che il 12 Marzo 2018 è stato pubblicato il primo standard internazionale dedicato alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La nuova ISO 45001 “ Sistemi di Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro “ sostituisce lo Standard BS OHSAS 18001 finora in uso per l’implementazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

            Le aziende certificate secondo lo Standard BS OHSAS 18001 avranno tempo fino al 12 Marzo 2021 per effettuare il passaggio alla nuova versione: a partire da tale data i certificati rilasciati secondo il vecchio standard non saranno più validi. Sarà tuttavia possibile ottenere la certificazione secondo il vecchio standard per tutto il triennio in corso, ma i certificati scadranno comunque a settembre 2021.

            L’obiettivo generale che la UNI ISO 45001 si prefigge è quello di innalzare complessivamente il livello di conoscenza e cultura organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre gli eventi infortunistici e accrescere il benessere del personale.

            La norma è rivolta a quelle organizzazioni che desiderano istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la salute e sicurezza (SSL) cogliere le opportunità per la gestione della sicurezza e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione per la SSL associate alle proprie attività.

            E’ previsto un periodo di transizione dalla OHSAS 18001 alla ISO 45001 di 3 anni a partire dal 12 marzo 2018. Quindi, tutte le nuove certificazioni rilasciate secondo lo standard OHSAS 18001 durante il periodo di transizione, dovranno avere come data di scadenza quella ultima del periodo di migrazione : 11 marzo 2021.

            L’implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, in accordo alla norma ISO 45001, consentirà ad un’organizzazione di :

–        Sviluppare e applicare concretamente una politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro

–        Stabilire processi sistematici che considerino il contesto aziendale, permettendo di considerare efficacemente rischi e opportunità, requisite legali e di altra natura.

–        Stabilire controlli operativi per gestire i rischi relativi alla salute e alla sicurezza in azienda

–        La creazione di una cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza che incoraggi i lavoratori a svolgere un ruolo attivo

–        Il maggior impegno dei vertici aziendali a migliorare la performance di salute e sicurezza sul lavoro

–        La riduzione degli incidenti sul lavoro

–        La diminuzione dell’assenteismo e del turnover e quindi più alta produttività

–        La riduzione dei costi e dei premi assicurativi

–        Assicurare che i lavoratori svolgano un ruolo attivo nelle questioni di salute e sicurezza

–        La capacità di soddisfare gli obblighi legali e normativi dell’organizzazione

–        Miglioramento dell’immagine e della reputazione.

                        La UNI ISO 45001 rafforza l’approccio gestionale e organizzativo per sostenere l’adozione             di una cultura di impresa che guardi alla salute e alla sicurezza sul lavoro non solo come ad       un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi e a            un’opportunità di             miglioramento e crescita complessiva delle performance aziendali.

                        In particolare per quanto riguarda :

–         Leadership

–        Coinvolgimento dei lavoratori

–        Valutazione dei rischi

–        Gestione dell’outsourcing

                        Possiamo quindi affermare che con la norma ISO 45001 si chiude il cerchio delle ISO 9001          (Qualità) ISO 14001 ( Ambiente ) ed una opportunità per gestire e per pianificare il miglioramento     della normativa cogente in materia di salute e sicurezza.

                        La ISO 45001 è destinata a superare le linee guida UNI INAIL, la OHSAS 18001 ed a trovare     una sua collocazione nell’art 30 ( Modelli di organizzazione e di gestione ) del D.Lgs 81/08 ed            inoltre ad essere destinataria degli incentivi e degli sconti sul premio INAIL.

                        L’impegno del management deve essere assicurato e verificabile dall’applicazione di    disposizioni precise ed esigibili all’atto della certificazione.

                        Negli ultimi anni l’adozione e la certificazione di un sistema di gestione in tema di salute e      sicurezza è diventato una necessità per gran parte delle organizzazioni ed ha avuto un impatto                     rimarchevole su di esse e su come svolgono la propria attività.

Informativa generale sulle scadenze dei principali corsi previsti per la sicurezza e igiene sul lavoro

Con la presente lo studio Labhor viene a segnalarvi i riferimenti in materia di formazione

all’igiene e sicurezza sul lavoro mediante le seguenti tabelle, riepilogative ma non esaustive, dei principali

corsi di formazione previsti dalla normativa vigente, per poter verificare la regolarità nelle vostre aziende.

Tabella 1 – Corsi Base

SOGGETTO

ORE FORMATIVE MINIME

AGGIORNAMENTO OGNI

ORE DI AGGIORNAMENTO

DIRIGENTE

16 ORE

5 ANNI dalla formazione base del dirigente (anche per la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all’accordo)

6 ORE

PREPOSTO

8 ORE in aggiunta a quelle previste in quanto lavoratore

5 ANNI dalla formazione base del preposto (anche per la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all’accordo)

6 ORE

LAVORATORE

Rischio basso

8 ORE

5 ANNI dalla formazione generica e specifica (anche se la formazione effettuata prima del 2012 ma conforme all’accordo)

6 ORE

Rischio medio

12 ORE

Rischio alto

16 ORE

ANTINCENDIO

Rischio basso

4 ORE

OGNI 5 ANNI

ADEGUATO AL RISCHIO ai sensi della Circolare Ministeriale n. 12653 del 23/02/2011

Rischio medio

8 ORE

Rischio alto

16 ORE

PRIMO SOCCORSO

Gruppo A

16 ORE

3 ANNI, almeno per quanto riguarda la capacità d’intervento pratico

6 ORE (parte pratica)

Gruppo B

12 ORE

4 ORE (parte pratica)

Gruppo C

12 ORE

4 ORE (parte pratica)

RSPP

Rischio basso

16 ORE

5 ANNI

6 ORE

Rischio medio

32 ORE

10 ORE

Rischio alto

48 ORE

14 ORE

RLS

32 ORE

1 ANNO

4 ORE (<50 dipendenti)

8 ORE (>50 dipendenti)

Tabella 2 – Corsi Macchine parte 1

 

MACROAREA ATTREZZATURE

SOTTOAREA ATTREZZATURE

ORE FORMATIVE MINIME

AGGIORNAMENTO OGNI

ORE DI AGGIORNAMENTO

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI

PLE che operano con stabilizzatori

8 ORE

(4+4)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

PLE che operano senza stabilizzatori

8 ORE

(4+4)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

Abilitazione all’uso di ambedue le precedenti

10 ORE

(4+6)

5 ANNI

DA SVOLGERSI SEPARATAMETE

4 ORE (1+3)

4 ORE (1+3)

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Carrelli industriali semoventi

12 ORE

(8+4)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

Carrelli semoventi a braccio telescopico

12 ORE

(8+4)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

Carrelli / sollevatori / elevatori semoventi telescopici rotativi

12 ORE

(8+4)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

Abilitazione all’uso di tutte le tipologie precedenti

16 ORE

(8+8)

5 ANNI

DA SVOLGERSI SEPARATAMETE

4 ORE (1+3)

4 ORE (1+3)

4 ORE (1+3)

POMPA PER CALCESTRUZZO

Pompa per calcestruzzo

14 ORE

(7+7)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

TRATTORI AGRICOLI FORESTALI

Trattori a ruote

8 ORE

(3+5)

5 ANNI

4 ORE (1+3)

Trattori a cingoli

Nuove disposizioni relative all’apposizione e rimozione di segnaletica in presenza di traffico veicolare

 Con la presente, lo Studio Labhor, viene ad informarVi che il 13 Febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.M. del 22 Gennaio 2019, in vigore dal 15 Marzo 2019 recante le nuove disposizioni relative a revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale per le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Si invitano pertanto le nostre aziende clienti che svolgono tale attività, a prendere visione del decreto in allegato alla presente informativa e di organizzarsi, tramite il nostro supporto, per procedere con l’aggiornamento della procedura “Norme di sicurezza per trasporto, posa e rimozione della segnaletica” e per procedere ad una adeguata informazione, formazione e addestramento del personale corrispondente ai nuovi criteri previsti dal D.M. suddetto.

Informativa sull’obbligo del registro antincendio

Con le nuove modifiche introdotte in materia di Antincendio sono stati emessi nuovi obblighi di legge riguardo al Registro Antincendio.

 

Oggi, l’obbligo di tenere un Registro Antincendio è esteso a tutte le attività produttive, anche a quelle non soggette a Controllo di Prevenzione Incendi.

 

Il Registro Antincendio deve essere compilato e custodito da Persona Responsabile, che secondo la norma UNI 9994:2013, può essere sia l\’utilizzatore sia il proprietario dell’immobile.

 

Il Registro deve essere sempre presente presso l\’attività e tenuto a disposizione dell\’autorità competente.

 

Secondo il Decreto 3 agosto 2015, nel Registro Antincendio devono essere annotati:

–        i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi antincendio (estintori o altri dispositivi presenti in azienda), attrezzature e altre misure antincendio adottate;

–        le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;

–        le prove di evacuazione.

Nuova direttiva comunitaria privacy in materia di trattamento dei dati personali

A seguito di una integrazione della normativa sulla protezione dei dati personali e della tutela della privacy che è entrata in vigore in data 25 maggio 2018 riportiamo quanto segue.

               

Con lo scopo di armonizzare il livello di tutela dei diritti delle persone riguardo cd.”pacchetto protezione dati” sono stati introdotti:

               

·        Un nuovo regolamento ( “NUOVO REGOLAMENTO”) concernente la “tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati”, volto a disciplinare i trattamenti di dati personali , sia nel settore pubblico che nel settore privato;

·        Una nuova direttiva ( “ NUOVA DIRETTIVA”) indirizzata alla” regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini , nonché all’esecuzione delle sanzioni penali”.

 

Questo nuovo pacchetto di protezione dei dati mira ad adeguare lo Stato di fatto rispetto all’evoluzione tecnologica che ha determinato un aumento dei flussi informativi ,introducendo novità .

 

L’ambito di applicazione territoriale della  direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Inoltre, ridefinisce le figure di titolare e responsabile, attribuendo loro obblighi ulteriori : con il nuovo regolamento il titolare ha un ruolo più proattivo ed obblighi più pregnanti , finalizzati non soltanto al formalistico rispetto delle regole, ma anche all’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari a garantire la conformità effettiva dei trattamenti , anche sotto il profilo della sicurezza.

 

Sono stati introdotti anche nuovi obblighi di Trasparenza, con riferimento alla modalità di trattamento dei dati.

 

L’ampliamento della direttiva tocca anche la Violazione dei dati , prevedendo che, non solo i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbiano l’obbligo di comunicare al Garante  ( e in determinati casi anche al cliente) l’avvenuta violazione  dei dati personali , ma nello specifico , il Responsabile deve informare il Titolare senza indugio di ogni eventuale violazione entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

 

Si vede necessario, in alcuni casi, effettuare anche una” Valutazione d’Impatto” ad opera dell’autorità di controllo (Garante)

 

Essa deve contenere una descrizione dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento ; una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; una valutazione per i rischi, per i diritti e le libertà degli interessati e le misure previste per affrontare i suddetti.

 

Il Responsabile e il Titolare devono tenere un registro delle attività di trattamento in forma scritta , ovvero , un Registro delle attività di trattamento : tale obbligo non sussiste per le imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti.

 

 

 

L’interessato ha il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i suoi dati personali, quando, non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati raccolti e quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento, oppure quando gli stessi non sono conformi al Nuovo Regolamento.

 

 

            Lo studio Labhor si è organizzato anche per fornire alle aziende le procedure e la modulistica più idonea per l’applicazione della nuova privacy

Informativa sui MOCA

Con la presente lo studio Labhor viene a ricordarVi che è entrato in vigore lo scorso 2 Aprile il Decreto Legislativo n° 29 del 10/02/2017 , che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento CE n° 1935/2004 che norma i materiali e gli oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti, i cosidetti MOCA ( Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti ) cioè piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, carta da incarto, pellicole di plastica, bicchieri e piatti di plastica, etichette a contatto con gli alimenti, scatole della pizza, imballaggi etc..

Il Regolamento CE 1935/2004 stabilisce i requisiti generali a cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, in particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione ed in condizione di impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da :

–        Costituire un pericolo per la salute

–        Comportare una modifica nei prodotti alimentari

–        Comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche

. I MOCA dovrebbero essere sufficientemente inerti da evitare che i loro componenti incidano negativamente sulla salute del consumatore o influenzino la qualità degli alimenti.

            Le norme sui MOCA riguardano in primo luogo produttori, importatori e distributori di tali materiali ma anche gli utilizzatori , vale a dire gli operatori alimentari che dovranno seguire le istruzioni corrette per l’impiego riportate sulle etichette dei prodotti MOCA.

            I produttori di MOCA devono garantire una comunicazione adeguata sull’impiego sicuro dei prodotti. Tale comunicazione deve essere indirizzata agli utilizzatori a valle nella catena degli approvvigionamenti per garantire l’uso corretto di materiali intermedi e deve anche contenere le istruzioni destinate ai consumatori, per informarli sull’uso sicuro e corretto degli oggetti se necessario.

            La comunicazione nell’ambito degli approvvigionamenti si realizza tramite la Dichiarazione di Conformità. Lo strumento principale per comunicare con rivenditori e consumatori è costituito dall’etichettatura. I rivenditori e i consumatori devono quindi prestare attenzione a seguire le istruzioni corrette per l’impiego, al fine di evitare la contaminazione degli alimenti con sostanze provenienti dal materiale.