Decreto Trasparenza – nuovi obblighi informativi per i rapporti di lavoro

E’ stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176 il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. decreto Trasparenza) di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a favore dei lavoratori tali per cui i contratti di lavoro dovranno riportare molte più informazioni in maniera esplicita. Salvo il recepimento di modifiche al decreto già richieste dai tecnici del settore, dal 13 agosto 2022 le lettere di assunzione ed i contratti di lavoro in genere dovranno contenere una serie di informazioni precedentemente fornite attraverso il riferimento al contratto collettivo applicato e/o alla normativa.

Il provvedimento prevede l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare le seguenti informazioni, in particolare:

  • l’identità delle parti, ivi inclusa quella del co-datore se esistente;
  • il luogo di lavoro;
  • la sede o domicilio del datore;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore;
  • la data inizio rapporto di lavoro (nonché la data di fine se questo è a termine);
  • la tipologia del rapporto di lavoro;
  • l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • la durata del periodo di prova, se previsto;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la durata dei congedi per ferie e degli altri congedi retribuiti oltre le ferie;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro, le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e dei cambiamenti di turno;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • l’indicazione degli istituti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi versati.

Vi è, inoltre, il particolare obbligo a carico del datore di lavoro di informare il lavoratore in merito all’eventuale utilizzo di strumenti decisionali o di monitoraggio automatizzati per la gestione dei lavoratori che sono rilevanti per i diversi momenti del rapporto di lavoro (come assunzione, gestione, cessazione) e che incidano sulla sorveglianza e sulla valutazione delle prestazioni.

La consegna dell’informativa potrà essere effettuata anche sulla e-mail personale o aziendale del lavoratore ovvero con la messa a disposizione sulla rete intranet aziendale tramite consegna di password personale al lavoratore, fermo restando la necessità, per il datore, di conservare la prova di consegna.

Le nuove disposizioni riguardano anche il mondo agricolo senza alcuna eccezione. Diviene, così, obbligatorio consegnare anche ai lavoratori del comparto un contratto di lavoro scritto e far loro conoscere tutte le informazioni innanzi evidenziate (sino ad oggi vi era, per gli operai agricoli, la possibilità di assolvere agli obblighi in materia oltre che con la consegna del contratto anche con quella della copia della comunicazione di insaturazione del rapporto, modello unilav).

Il Decreto prevede una specifica disciplina transitoria per i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, prevedendo che il datore di lavoro debba – su richiesta scritta del lavoratore –aggiornare o integrare le suddette informazioni entro 60 giorni. Per i lavoratori assunti dopo il 1° agosto, i nuovi obblighi scatteranno a partire dal 13 agosto.

             In caso di mancato adempimento degli obblighi informativi è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato mentre, in caso di violazione degli obblighi previsti a carico dei datori/committenti che utilizzino sistemi decisionali o automatizzati, l’applicazione per ciascun mese di riferimento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 100 a 750 euro, salvo aumento delle sanzioni stesse in proporzione alle violazioni per numero di lavoratori.

             Al fine di far fronte ai nuovi obblighi, in attesa di chiarimenti, si invitano le imprese ad aggiungere ai contratti o alle lettere di assunzione il seguente testo “In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/1997, come modificato dal D. Lgs. 104/2022, si rinvia, altresì, all’Informativa in allegato, che ne costituisce parte integrante, nel rispetto dell’obbligo di comunicazione al lavoratore delle informazioni relative al rapporto di lavoro”.

 

Nuovo Protocollo Covid nelle aziende, approvato il 30/06/2022 e valido fino al 31/10/2022

È stato raggiunto l’accordo sull’aggiornamento delle misure di contrasto al virus nei luoghi di lavoro privati ed è stato sciolto il nodo mascherine che non saranno obbligatorie per tutti ma solo per i lavoratori che saranno individuati su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Primo punto riguardante le mascherine – Nel testo si spiega che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

Il datore di lavoro dovrà assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, deve individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, rivolgendo particolare attenzione ai “soggetti fragili”.

 

E’ stata eliminata la parte presente nel precedente protocollo aggiornato da ultimo il 6 aprile 2021, che prevedeva per i datori di lavoro, nei confronti dei dipendenti “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto…l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”. Non si parla più di obbligo quindi, ma i datori di lavoro dovranno mettere a disposizione le mascherine FFP2 (non si parla più di mascherine chirurgiche) ai gruppi di lavoratori ritenuti più a rischio all’interno del luogo di lavoro.

Niente ingresso se temperatura superiore ai 37,5° – I dipendenti che ai controlli in ingresso risultino avere una temperatura superiore a 37,5° non potranno accedere al luogo di lavoro. Chi dovesse avere dei sintomi influenzali dovrà comunicarlo “tempestivamente” al datore di lavoro. Il lavoratore febbricitante non sarà inviato al pronto soccorso ma dovrà indossare subito la FFP2 e contattare il proprio medico curante. Le regole varranno anche per i lavoratori delle imprese che operano in appalto, come manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o alla vigilanza.

 Sanificazione – Il datore di lavoro dovrà provvedere a sanificare periodicamente locali e postazioni di lavoro. Sanificazione che dovrà essere immediatamente effettuata in caso il dipendente risulti positivo al Covid. È poi “obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igenizzazione delle mani”.

Ingresso e uscita scaglionati ove possibile – Per quanto riguarda gli orari di ingresso e di uscita, dove possibile verranno scaglionati “per evitare assembramenti”. Per quanto riguarda l’accesso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, saranno comunque “contingentati…con la previsione di una ventilazione continua dei locali”.

Smart working – Per quanto riguarda il cosiddetto ‘lavoro agile, nel protocollo le parti “ritengono opportuno prorogare ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale.

 Durata protocollo – Il nuovo protocollo resterà in vigore fino al 31 ottobre 2022, se il quadro epidemiologico non richiederà di doverlo aggiornare prima.