INFORMATIVA INERENTE LA “VIABILITA’ INTERNA”

Per la sicurezza degli ambienti di lavoro la viabilità benerale non deve essere considerata un problema complementare a causa del suo caratteren precario e dinamicamente variabile.

Tant\’è che un\’errata viabilità può essere causa di incidenti e infortuni sul lavoro, pertanto è fondamentale progettare un “piano della viabilità aziendale” e cioè un piano scritto che definisca le regole della circolazione sia nelle zone eventualmente coperte che nelle aree esterne e che stabilisca le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi all\’uso o al transito dei mezzi.

 

REVISIONE DI TUTTE LE MACCHINE AGRICOLE E OPERATRICI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto del 20/05/2015, pubblicato nella G.U. il 30/06/2015, ha emanato i criteri e le tempistiche per la revisione generale o parziale delle macchine agricole o operatrici, di cui all\’Art. 57 del Codice della Strada.

Revisione generale delle macchine agricole con periodicità di 5 anni per: trattori agricoli, macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi e rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellata, se le dimensioni d\’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e i 2,00 metri di larghezza.

Revisione generale delle macchine operatrici: con periodicità di 5 anni per: macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradale o per il ripristino del traffico, macchine sgombraneve, carrelli quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Per tutti i veicoli per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell\’art. 111 del decreto legislativo 30/4/1992 n° 285, non presenti alla revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.

Modalità di esecuzione della revisione: 1) ai fini della sicurezza della circolazione stradale, le modalità di esecuzione della revisione, sono definite con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all\’Art. 80 del decreto legislativo 30/04/1992 n: 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili; 2) con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all\’art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione:

CATEGORIE DI MACCHINE AGRICOLE E TEMPI:

Trattori agricoli immatricolati entro Dicembre 1973: revisione entro il 31/12/2017

Trattori agricoli immatricolati dal 1/1/1974 al 31/12/1990: revisione entro il 31/12/2018

Trattori agricoli immatricolati dal 1/1/1991 al 31/12/2010: revisione entro il 31/12/2020

Trattori agricoli immatricolati dal 1/1/2011 al 31/12/2015: revisione entro il 31/12/2021

trattori agricoli immatricolati dopo il 1°gennaio 2016: revisione al 5°anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

 

 

 

 

 

 

 

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

E’ in vigore la nuova norma CEI EN 62305-2 riferita alla protezione contro i fulmini e alla valutazione di tale rischio.

Per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le precedenti norme CEI, il datore di lavoro deve compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305-2 e, se necessario, individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre i rischi.

La valutazione dei rischi ha come obiettivo la quantificazione del pericolo al quale sono esposti gli edifici e i loro contenuti in caso di una fulminazione diretta e indiretta.

VERIFICA PERIODICA BIENNALE PER I CARRI RACCOLTA FRUTTA

Lo Studio Labhor ricorda alle aziende che i carri semoventi a piattaforma elevabile per la raccolta frutta, sono inquadrati legislativamente come “impianti speciali” nel punto 9 del D.M. 04/03/82 e rientrano nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e sono da sottoporre a verifiche periodiche biennale.

All’atto dell’acquisto e prima di metterlo in funzione occorre fare una denuncia di messa a servizio presso il Dipartimento INAIL di competenza; prima della scadenza dei 2 anni, bisogna inoltrare sempre all’INAIL di competenza la richiesta di prima verifica peridoica indicando il soggetto abilitato nel caso in cui l’Ente titolare non riesca ad effettuarla entro 60gg dalla richiesta. Successivamente allo scadere di ogni biennio bisogna richiedere la verifica periodica dell’azienda USL indicando il soggetto abilitato nel caso in cui l’Ente titolare nonr eisca ad effettuarla entro 30gg dalla richiesta.