PREVENZIONE INCENDI PER I SERBATOI MOBILI DI GASOLIO

Lo studio Labhor viene ad informarVi che, in seguito al Decreto del 24 Giugno 2014, ( legge 24 giugno 2014 n° 91 in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n° 144) coordinato con la legge di conversione 11 Agosto 2014, n° 116…. articolo 1 bis Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni prevede che ….ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è stato stabilito che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore, etc…. non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al DPR 1° Agosto 2011 n° 151 ( cioè a presentare una specifica pratica di prevenzione incendi al competente comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ). Per tutte le altre attività, ( artigiani, industria, trasporti, etc..) rimane l’obbligo dai 1000 litri in sù.

 

In relazione a quanto sopraindicato, come dichiarato nella nostra circolare 33 del 2013, la proroga di obbligo per presentare la S.C.I.A. ( ex certificato di prevenzione incendi) era stata ulteriormente prorogata con questa normativa fino al 7 ottobre 2014, dall’ 8 ottobre 2014 vengono a decadere tutte le proroghe.

 

Ricordiamo che tutte le cisterne di gasolio anche se non ricadono sotto la prevenzione incendi ( sopra i 6 metri cubi), devono avere particolari requisiti come indicato dal DM del 12/09/2003 , illustrati di seguito.

 

REQUISITI CISTERNE DI GASOLIO

 

  • MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

1_I contenitori- distributori rimovibili possono essere messi in opera se muniti di :

a) dichiarazione di conformità al prototipo approvato

b) manuale di installazione, uso e manutenzione

c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:

          il nome e l’indirizzo del costruttore;

            l’anno di costruzione ed il numero di matricola,

            la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore;

            la pressione di collaudo del contenitore;

            gli estremi dell’atto di approvazione.

2-I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E’ vietata l’installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

 

3-Le piazzole di posa dei contenitori-distributori devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno sottostante.

4-I contenitori-distributori devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione agli agenti atmosferici realizzata in materiale con combustibile.

5-I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

6-Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all’altezza di m 2.40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma.

7-Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi;

 

  • DISTANZE MINIME DI SICUREZZA:

– a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non compresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione, 5 mt

– b) fabbricati e/o locali destinati in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento, o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, 10 mt.

– c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 mt, fatta salva in ogni caso l’applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito

– d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione : 6 mt

  • DISTANZE DI PROTEZIONE:

Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori ( con esclusione del bacino di contenimento) deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 mt.

  • RECINZIONE:

1- I contenitori- distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 mt e dotata di porta apribile verso l’esterno, chiudibile con serratura o lucchetto

2- Nel caso di depositi collocati in attività provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non è necessaria.

ALTRE MISURE DI SICUREZZA:

1- I contenitori- distributori devono essere contornati da un area, avente ampiezza non minore di 3 mt, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio

2- In prossimità dei contenitori- distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere

3- Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinarsi al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere.

4- Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza.

 

  • IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERRA

    1-Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate ed installate in conformità a quanto previsto dalle leggi .

    2-Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell’erogazione che intercetti l’alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore.

    3-Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.

  • ESTINTORI

1-In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6Kg e capacità estinguente non inferiore a 21°-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 Kg e capacità estinguente non inferiore a B3.

Inoltre devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:

a)    il personale addetto al riempimento del contenitore-distributore, prima di iniziare le operazioni, deve:

 

assicurarsi della quantità di prodotto che il contenitore-distributore può ricevere;verificare l’efficacia delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore e l’assenza di perdite; effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento; verificare il rispetto dei divieti al contorno del contenitore-distributore;

b)     il contenitore-distributore deve essere trasportato scarico.