OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Informativa concernente gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione all’art. 26 e al Titolo IV del D.lgs n. 81/2008.

Con la presente, lo studio Labhor viene ad informarVi che, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

La predetta verifica deve essere effettuata attraverso la prassi prevista richiedendo all’impresa appaltatrice la seguente documentazione specifica:

  • Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

 

  • Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

 

  • Acquisizione di una copia del documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 81/08, per le attività che l’appaltatore si troverà a svolgere nei luoghi di lavoro del committente (se all’impresa si applica il D.Lgs 81/08 e succ. mod.) firmato dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Capo cantiniere/Preposto, dal Medico Competente e dal RLS se nominati.

 

  • Ottenimento dell’elenco delle macchine, attrezzature e opere provvisionali di proprietà e competenza della ditta appaltatrice che verranno utilizzate nelle diverse attività oggetto dell’appalto/lavoro/fornitura, con le relative documentazioni attestanti la regolare conformità delle stesse;

 

  • Ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC), cioè l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

 

  • Copia della polizza assicurativa RCT e RCO, se presenti;

 

  • Dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi.

Inoltre siamo a ricordare che il committente, per i lavori della durata superiore ai due giorni, allo scopo di documentare le misure adottate per eliminare o quanto meno ridurre, le interferenze in caso di contratto d’appalto o contratto d’opera è obbligato a redigere per iscritto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).

Per qualsiasi chiarimento o informazione a riguardo, lo Studio Labhor è a vostra disposizione.

ADESIONE SISTRI

Chiarimenti riguardanti obbligo di adesione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

Con la presente, lo studio Labhor viene ad informarVi quanto segue.

Il Decreto emanato il 24 aprile 2014 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare descrive le modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale, specificando le categorie dei soggetti obbligati ad aderire al sistema in oggetto ed adotta le disposizioni attuative dell’articolo 188-ter comma 3, del D.lgs 152 del 2006.

In particolare esclude, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152 del 2006, e quindi vengono esonerati dalla partecipazione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

L’articolo 2135 del codice civile, in particolare precisa il termine “imprenditore agricolo”, includendo in tale definizione chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.

Pertanto sulla base dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152/2006 le imprese agricole, sono esonerate dalla partecipazione al SISTRI, purché si avvalgano di un sistema organizzato di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti. Tale accordo di programma o convenzione-quadro dovrà essere certificato da un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Per qualsiasi chiarimento o informazione a riguardo, lo Studio Labhor è a vostra disposizione.

 

ABILITAZIONE UTILIZZO FITOFARMACI

IMPORTANTE


Informativa relativa alla formazione per l’utilizzo dei fitofarmaci e prodotti tecnici in agricoltura.

Con la presente, veniamo ad informarVi che il Decreto Legislativo n°150 del 14/08/2012 in attuazione della direttiva 2009/128/CE il quale istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti tecnici in agricoltura in via transitoria per il 2014 e obbligatoria dal 2015 sarà istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti.

 

Pertanto sarà obbligatorio anche per chi utilizza i prodotti fitosanitari e non solo per l’acquisto di tali prodotti frequentare specifico corso per il rilascio del patentino.

Per qualsiasi chiarimento o informazione a riguardo, lo Studio Labhor è a vostra disposizione.