Compravendita di macchine usate non conformi alle norme di sicurezza

Per sciogliere tutti i dubbi inerenti la compravendita di macchine usate, come stabilito dall’art 23, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008, si evidenzia che è vietata la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso gratuito di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non conformi alla normativa vigente.

La violazione del divieto sancito nell’art. 23 punisce severamente i venditori di macchine e attrezzature non a norma; inoltre la conseguenza è la nullità del contratto di vendita per illiceità dell’oggetto, con l’obbligo per la parte venditrice di rimborsare ogni somma versata dall’acquirente.

Il divieto trova un temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita di una macchina sia effettuata al solo fine riparatorio per l’utilizzo della stessa una volta ripristinata e messa a norma, da aziende con codice Ateco specifico di costruttori e non commercio, come cita una sentenza della cassazione del 2013, e con la redazione di una dichiarazione su atto notorio, da parte dell’acquirente costruttore o riparatore, che la stessa non verrà immessa sul mercato, se non a norma.

Movimentazione bombole di ossigeno per ossitaglio acetilenica

Relativamente alle corrette modalità per la movimentazione e/o il trasporto di bombole di ossigeno per ossitaglio acetilenica, con utilizzo di lancia per fiamma, si vengono di seguito a specificare tutti i requisiti di sicurezza, da rispettare:

  • Tutte le bombole devono essere provviste dell’apposito cappellotto di protezione delle valvole, che deve essere sempre avvitato tranne quando il recipiente è in uso, o provvisto di altra idonea protezione, ad esempio maniglione, cappellotto fisso.
  • Le bombole devono essere maneggiate con cautela, evitando gli urti violenti tra di loro, o contro altre superfici, cadute e oscillazioni meccaniche che possano comprometterne l’integrità e la resistenza.
  • Le bombole non devono essere trascinate, né fatte rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano.
  • Le bombole di gas devono essere trasportate in veicoli aperti. Se non è possibile, i veicoli devono essere ben ventilati. I gas tossici non devono essere trasportati in veicoli chiusi a meno che non siano progettati nello specifico per tale scopo.
  • Tutti i veicoli che trasportano bombole di gas devono essere dotati di un estintore da 2 kg in caso di incendi del motore o della cabina.
  • Le valvole delle bombole devono essere chiuse durante il trasporto e le eventuali attrezzature scollegate. Inoltre, il cappellotto della bombola deve essere fissato per il trasporto.
  • Le bombole devono essere fissate in modo adeguato e non devono sporgere oltre i lati o le estremità del veicolo.
  • Tutte le bombole devono essere dotate di etichette realizzate in conformità alle leggi in vigore. Queste etichette non devono essere rimosse o danneggiate.
  • Se si sospetta una perdita, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e contattare chi di competenza. Se si tratta di un incidente grave, rivolgersi ai servizi di emergenza.
  • Le bombole devono essere trasportate su terreni aziendali o privati con la stessa attenzione prestata durante il trasporto sulle strade pubbliche. Le bombole devono essere fissate in modo appropriato quando vengono spostate e, se trasportate in un furgone, implementare le dovute precauzioni per evitare la dispersione/perdita di gas che può disturbare il conducente.

Infine, si precisa che, a seconda di diversi fattori che dipendono dalla tipologia e dalla quantità di gas trasportato, dalla portata del mezzo, e dalla natura dell’operazione di trasporto, devono essere rispettate diverse prescrizioni dell’ADR.

Per la categoria 2 (Classe Trasporto dei Gas), il rispetto delle norme ADR scatta oltre il valore di 300. Tale valore rappresenta il limite di esenzione parziale dell’applicazione dell’ADR e assume il valore di:

  • Massa netta in Kg per i gas liquefatti, fortemente refrigerati e gas disciolti sotto pressione;
  • Litri di capacità del recipiente che contiene gas compressi.

Trasportando materie pericolose al di sotto dei limiti di esenzione permangono i seguenti obblighi:

  • Presenza di un estintore da almeno 2 Kg in cabina per l’incendio del motore;
  • Trasporto della merce pericolosa in imballaggi costruiti ed etichettati conformemente alle norme ADR;
  • Obbligo di una adeguata aerazione in veicoli con carrozzeria chiusa;
  • Annotazione sul documento di trasporto di “Carico non eccedente i limiti di esenzione del marginale 10011 ADR”.

Si ricorda che, in linea generale, vale l’approssimazione che fino a 6 bombole si è in esenzione parziale, qualunque sia il gas trasportato.

Si è sempre in esenzione parziale quando si trasportano bombole vuote, indipendentemente dal loro numero.

 

Ordinanza Covid del 31 Ottobre 2022

Con la nota presente, lo Studio Labhor, vi informa che dal 31 ottobre 2022 sono sospese tutte le procedure e gli obblighi riferiti al Coronavirus.

È prorogato invece l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziarie, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’Art. 44 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Pertanto, per le aziende che non rientrano nell’elenco sopra esposto, sono da considerare sospesi gli obblighi di legge relativi al Covid-19.

 

Registro addestramento

Con la presente, lo Studio Labhor, viene ad informare che tra le novità introdotte dalla “mini-riforma” al D.Lgs 81/2008, ovvero il D.Lgs 146/2021 vi è il caso dell’Addestramento.

Secondo il nuovo decreto l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto ed in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale; l’addestramento consiste inoltre nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza.

Tale Addestramento, così come prescritto dalla normativa Art 37 comma 5 D.Lgs 81/2008 smi, deve risultare da specifico registro in cui si annotano i dati afferenti all’addestramento somministrato con evidenza dell’esito accertato.

L’addestramento deve essere fatto da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Al netto del fatto che il D.Lgs 146/2021 non ha previsto un periodo di transizione, che permetta alle aziende di adeguarsi, le disposizioni si applicano dal 22 dicembre 2021 (ovvero il giorno successivo alla conversione in legge, con legge 215/2021)

Da un punto di vista sanzionatorio, la mancata immediata applicazione dell’addestramento, può comportare in capo al datore di lavoro, o al dirigente (se delegato), una sanzione di 300 euro per ciascun lavoratore interessato.

Lo Studio Labhor ha pertanto realizzato un apposito Registro disponibile in allegato, con tutti i contenuti richiesti dalla nuova normativa, ove “annotare” tutti gli interventi di Addestramento effettuati.

 

Decreto Trasparenza – nuovi obblighi informativi per i rapporti di lavoro

E’ stato recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176 il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. decreto Trasparenza) di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a favore dei lavoratori tali per cui i contratti di lavoro dovranno riportare molte più informazioni in maniera esplicita. Salvo il recepimento di modifiche al decreto già richieste dai tecnici del settore, dal 13 agosto 2022 le lettere di assunzione ed i contratti di lavoro in genere dovranno contenere una serie di informazioni precedentemente fornite attraverso il riferimento al contratto collettivo applicato e/o alla normativa.

Il provvedimento prevede l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare le seguenti informazioni, in particolare:

  • l’identità delle parti, ivi inclusa quella del co-datore se esistente;
  • il luogo di lavoro;
  • la sede o domicilio del datore;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore;
  • la data inizio rapporto di lavoro (nonché la data di fine se questo è a termine);
  • la tipologia del rapporto di lavoro;
  • l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • la durata del periodo di prova, se previsto;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la durata dei congedi per ferie e degli altri congedi retribuiti oltre le ferie;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro, le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e dei cambiamenti di turno;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • l’indicazione degli istituti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi versati.

Vi è, inoltre, il particolare obbligo a carico del datore di lavoro di informare il lavoratore in merito all’eventuale utilizzo di strumenti decisionali o di monitoraggio automatizzati per la gestione dei lavoratori che sono rilevanti per i diversi momenti del rapporto di lavoro (come assunzione, gestione, cessazione) e che incidano sulla sorveglianza e sulla valutazione delle prestazioni.

La consegna dell’informativa potrà essere effettuata anche sulla e-mail personale o aziendale del lavoratore ovvero con la messa a disposizione sulla rete intranet aziendale tramite consegna di password personale al lavoratore, fermo restando la necessità, per il datore, di conservare la prova di consegna.

Le nuove disposizioni riguardano anche il mondo agricolo senza alcuna eccezione. Diviene, così, obbligatorio consegnare anche ai lavoratori del comparto un contratto di lavoro scritto e far loro conoscere tutte le informazioni innanzi evidenziate (sino ad oggi vi era, per gli operai agricoli, la possibilità di assolvere agli obblighi in materia oltre che con la consegna del contratto anche con quella della copia della comunicazione di insaturazione del rapporto, modello unilav).

Il Decreto prevede una specifica disciplina transitoria per i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022, prevedendo che il datore di lavoro debba – su richiesta scritta del lavoratore –aggiornare o integrare le suddette informazioni entro 60 giorni. Per i lavoratori assunti dopo il 1° agosto, i nuovi obblighi scatteranno a partire dal 13 agosto.

             In caso di mancato adempimento degli obblighi informativi è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato mentre, in caso di violazione degli obblighi previsti a carico dei datori/committenti che utilizzino sistemi decisionali o automatizzati, l’applicazione per ciascun mese di riferimento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 100 a 750 euro, salvo aumento delle sanzioni stesse in proporzione alle violazioni per numero di lavoratori.

             Al fine di far fronte ai nuovi obblighi, in attesa di chiarimenti, si invitano le imprese ad aggiungere ai contratti o alle lettere di assunzione il seguente testo “In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/1997, come modificato dal D. Lgs. 104/2022, si rinvia, altresì, all’Informativa in allegato, che ne costituisce parte integrante, nel rispetto dell’obbligo di comunicazione al lavoratore delle informazioni relative al rapporto di lavoro”.

 

Nuovo Protocollo Covid nelle aziende, approvato il 30/06/2022 e valido fino al 31/10/2022

È stato raggiunto l’accordo sull’aggiornamento delle misure di contrasto al virus nei luoghi di lavoro privati ed è stato sciolto il nodo mascherine che non saranno obbligatorie per tutti ma solo per i lavoratori che saranno individuati su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Primo punto riguardante le mascherine – Nel testo si spiega che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

Il datore di lavoro dovrà assicurare la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, deve individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, rivolgendo particolare attenzione ai “soggetti fragili”.

 

E’ stata eliminata la parte presente nel precedente protocollo aggiornato da ultimo il 6 aprile 2021, che prevedeva per i datori di lavoro, nei confronti dei dipendenti “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto…l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”. Non si parla più di obbligo quindi, ma i datori di lavoro dovranno mettere a disposizione le mascherine FFP2 (non si parla più di mascherine chirurgiche) ai gruppi di lavoratori ritenuti più a rischio all’interno del luogo di lavoro.

Niente ingresso se temperatura superiore ai 37,5° – I dipendenti che ai controlli in ingresso risultino avere una temperatura superiore a 37,5° non potranno accedere al luogo di lavoro. Chi dovesse avere dei sintomi influenzali dovrà comunicarlo “tempestivamente” al datore di lavoro. Il lavoratore febbricitante non sarà inviato al pronto soccorso ma dovrà indossare subito la FFP2 e contattare il proprio medico curante. Le regole varranno anche per i lavoratori delle imprese che operano in appalto, come manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o alla vigilanza.

 Sanificazione – Il datore di lavoro dovrà provvedere a sanificare periodicamente locali e postazioni di lavoro. Sanificazione che dovrà essere immediatamente effettuata in caso il dipendente risulti positivo al Covid. È poi “obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l’igenizzazione delle mani”.

Ingresso e uscita scaglionati ove possibile – Per quanto riguarda gli orari di ingresso e di uscita, dove possibile verranno scaglionati “per evitare assembramenti”. Per quanto riguarda l’accesso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, saranno comunque “contingentati…con la previsione di una ventilazione continua dei locali”.

Smart working – Per quanto riguarda il cosiddetto ‘lavoro agile, nel protocollo le parti “ritengono opportuno prorogare ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale.

 Durata protocollo – Il nuovo protocollo resterà in vigore fino al 31 ottobre 2022, se il quadro epidemiologico non richiederà di doverlo aggiornare prima.

Rischio per le alte temperature

In questa stagione estiva, si stanno registrando molti record relativi alle temperature massime ed è di particolare rilevanza l’impatto dello stress termico sulla salute e sicurezza dei lavoratori agricoli e non.

Gli imprenditori che hanno manodopera all’attivo devono prestare molta attenzione sia per sé stessi, sia per i loro dipendenti: l’incremento della temperatura media, della frequenza e intensità delle ondate di calore determina un aumento del rischio di infortuni sul lavoro.

I datori di lavoro devono prendere particolari contromisure, sulla base del testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008) che prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro, proprio quello di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori” compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quindi anche quello derivante dai danni da calore.

E’ necessario pertanto monitorare la temperatura quando si prevede caldo intenso e verificare ogni giorno, le previsioni e le condizioni metereologiche.

Il datore di lavoro ha il compito di informare i lavoratori sui possibili problemi di salute causati dal calore, affinché possano riconoscerli e difendersi, senza sottovalutare il rischio.

Il datore di lavoro è altresì tenuto a seguire le prescrizioni e le limitazioni del Medico Competente che ha effettuato la sorveglianza sanitaria in azienda, in relazione all’idoneità del rischio specifico.

A tal proposito per le aziende ove lo Studio Labhor svolge l’attività di R.S.P.P., si sta provvedendo ad aggiornare una specifica procedura di lavoro che dovrà essere firmata dai lavoratori.

Per le aziende che fossero interessate a questa specifica procedura, occorre contattare lo Studio Labhor al numero 0544/450507 oppure tramite e-mail: labhor@labhor.it .

Compilazione Registri Verifiche Periodiche

Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81, integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n°106, ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro alle necessarie verifiche al fine di assicurarne la corretta installazione ed il buon funzionamento.

I risultati di queste verifiche devono essere annotati nello specifico Registro delle Verifiche Periodiche, il quale deve essere mantenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza per un periodo di almeno 5 anni.

Nel suddetto Registro sono presenti nel dettaglio gli interventi di controllo visivo e funzionale delle parti che compongono la macchina o attrezzatura, suddivisi  per periodicità; inoltre, in ogni scheda la verifica deve essere firmata dal responsabile incaricato dal Datore di Lavoro.

Per Legge, ci sono varie tipologie di macchine soggette alla redazione e compilazione del Registro delle verifiche periodiche ed è importante sapere che, in sede di ispezione ed indagine da parte dell’organo di vigilanza, si potrebbe incorrere in contestazioni, con successiva redazione di specifico verbale a causa della mancata compilazione del registro in oggetto.

Si raccomanda a tutte le aziende di verificare la presenza di detto registro e la sua regolare  compilazione, rispettando le tempistiche della periodicità delle singole parti componenti.

Per poter essere in regola,  ricordiamo quali sono le macchine e le attrezzature per le quali tali registri sono obbligatori:

  • Carrello elevatore
  • Carrello elevatore elettrico a timone
  • Carro raccolta frutta
  • Carro ponte
  • Compressori
  • Macchine semoventi con braccio telescopico
  • Argani dei ponti sospesi
  • Argani a bandiera
  • Funi e catene
  • Autoclavi e recipienti a pressione
  • Presse enologiche
  • Ascensori
  • Montacarichi
  • Piattaforme aeree con o senza stabilizzatori
  • Piattaforme a pantografo
  • Camion con gru
  • Gru da cantiere
  • Gru a bandiera e semovente
  • Montante sollevatore applicato alla trattrice
  • Sistemi di protezione contro la caduta dall’alto
  • Impianti termici superiori a 116 kw
  • Autoclave ad acqua
  • Idroestrattori

Novità introdotte al Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008

 

   Si viene ad evidenziare che sono state introdotte dal Testo Unico Sicurezze D.Lgs 81/2008, importanti novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro, nello specifico

–  Viene inasprito il regime sanzionatorio previsto dall’art 14 del Testo Unico nelle  ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

– Viene previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10% (la soglia prima era 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni previste dalla normativa a prescindere dal settore di intervento. I provvedimenti di sospensione possono essere adottati anche quando vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, quali:

  • Mancata elaborazione del DVR
  • Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed Evacuazione
  • Mancata formazione ed addestramento
  • Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Mancata elaborazione del POS
  • Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
  • Mancanza di protezione contro il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
  • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
  • Omessa vigilanza in ordine sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo
  • Mancata notifica prima di iniziare i lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

Il nuovo art 14 del D.lgs 81/08 non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere un provvedimento di sospensione.

IMPORTANTE

  •  Viene introdotto tra gli obblighi del Datore di lavoro, quello di nominare uno o più preposti per l’attività di Vigilanza, l’incarico dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di lavoro e il Preposto ne fossero a conoscenza. Inoltre vengono modificate le funzioni del Preposto con l’introduzione dell’obbligo di intervento nel caso lo stesso rilevi comportamenti non conformi alla sicurezza, lo stesso può interrompere le attività produttive laddove le sue indicazioni siano disattese, oppure per deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e condizioni di pericolo.

La Formazione nonché l’aggiornamento del Preposto avrà cadenza biennale erogata esclusivamente in modalità in presenza, il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

  • Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo nello svolgimento delle attività di appalto indicati dall’Art.26 del D. Lgs 81/2018 di indicare al datore di lavoro committente il personale dell’Appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
  • Viene modificato anche l’art 37 con la rivisitazione e semplificazione dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni per la formazione entro il 30 Giugno 2022, a tal proposito viene inserita la nuova definizione di Addestramento come una prova pratica inerente alla valutazione della capacità del lavoratore di saper usare correttamente ed in sicurezza macchinari, impianti, attrezzature, dispositivi, sostanze etc. Di tale attività va tenuta traccia in un registro aziendale (che può essere anche informatizzato)
  • Viene introdotto l’obbligo precedentemente non presente di formazione e aggiornamento anche per i Datori di lavoro (la relativa regolamentazione va approvata in Conferenza Stato Regioni entro il 30 Giugno 2022). La formazione dei Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti deve essere svolta esclusivamente in presenza.
  • Vengono ampliate le competenze dell’Ispettorato Nazionale del lavoro equiparandole a quelle riconosciute alle ASL.
  • Relativamente ai lavoratori Autonomi occasionali, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

 

 

 

Campionamento Legionellosi in strutture turistico ricettive

Si viene ad informare che, per effetto dei diversi provvedimenti normativi recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è avuta una sospensione e chiusura delle strutture turistico-ricettive che può aver aumentato il rischio di crescita di Legionella negli impianti idrici e nei dispositivi associati.

 All’interno delle strutture turistico- ricettive (codice Ateco 55) ma anche nei luoghi di lavoro, istituti scolastici, bar, pub, ristoranti, gelaterie,  la trasmissione della malattia avviene attraverso inalazione di aerosol contaminato da legionella, proveniente soprattutto da docce e rubinetti di impianti idrici, vasche idromassaggio, fontane, condizionatori, etc.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli ospiti, visitatori e personale che frequenteranno una di queste strutture, è molto importante che nelle diverse fasi della pandemia, si garantisca la corretta manutenzione e la sicurezza sanitaria di tutti gli impianti idrici assoggettati a periodi di chiusura  o di fermo parziale.

Nel caso in cui la struttura sia rimasta chiusa per meno di un mese o che risulti frequentata e/o manutentata in modo da assicurare un flussaggio periodico di acqua dai rubinetti o dalle docce presenti nelle camere, è possibile applicare un normale regime di controllo degli impianti.

Nel caso in cui la struttura sia rimasta chiusa per più di un mese occorre applicare misure straordinarie di prevenzione e di controllo tra cui il campionamento d’acqua. Se i campioni d’ acqua risultano negativi, i sistemi di acqua calda e di acqua fredda sono da considerarsi sotto controllo .