FORMAZIONE SCUOLA LAVORO / TIROCINIO SCOLASTICO

Tra le novità del Decreto-Legge n. 159/2025 vi sono anche le indicazioni e i nuovi obblighi per il Datore di lavoro ospitante uno studente in Formazione Scuola lavoro/Tirocinio scolastico.

Ospitare studenti in Formazione Scuola lavoro /Tirocinio scolastico comporta per l’azienda precise responsabilità giuridiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

DVR E STUDENTI IN FORMAZIONE SCUOLA LAVORO/TIROCINIO SCOLASTICO: il Datore di lavoro che ospita Studenti in formazione scuola lavoro/ Tirocinio scolastico deve integrare il DVR includendo una sezione o un allegato specifico dedicato agli studenti nel quale siano valutati:

  • Le attività effettivamente svolte dallo studente
  • I rischi specifici connessi alle mansioni assegnate
  • Le misure di prevenzione e protezione adottate
  • I DPI previsti e le modalità di utilizzo
  • Eventuali esigenze di sorveglianza sanitaria

FORMAZIONE: OBBLIGHI AZIENDALI E NOVITA’ DELL’ACCORDO STATO REGIONI:

  • Formazione degli studenti prima dell’ingresso in azienda
  • Formazione generale: (minimo 4 ore) normalmente erogata dalla scuola
  • Formazione specifica sui rischi aziendali, obbligatoriamente a carico del soggetto ospitante.

Il nuovo Accordo in vigore dal 24 maggio 2025 chiarisce che studenti e stagisti rientrano tra i destinatari dell’Art 37 del D.lgs 81/2008

In particolare:

  • La formazione deve essere completata prima dell’inizio delle attività
  • Diventano centrali, tracciabilità, attestazioni e verifiche di apprendimento
  • Il Datore di lavoro è responsabile dell’integrazione formativa e dell’addestramento pratico
  • La formazione non può essere solo teorica, ma deve essere coerente con le attività assegnate

La mancata formazione espone il Datore di lavoro a responsabilità penali e civili in caso di infortunio.

DPI, FORNITURA, ADDESTRAMENTO E RESPONSABILITA’:

In base a quanto indicato nel Documento di valutazione dei rischi, il Datore di lavoro deve:

  • Fornire gratuitamente i DPI idonei e conformi alle norme CE
  • Garantire informazione e addestramento pratico sul corretto utilizzo
  • Vigilare sull’uso effettivo dei DPI durante l’attività
  • Documentare consegna, addestramento e istruzioni fornite

 IL TUTORE AZIENDALE: FIGURA CHIAVE PER LA SICUREZZA NELLA FORMAZIONE SCUOLA LAVORO/TIROCINIO SCOLASTICO:

La nomina del tutor aziendale rappresenta uno degli adempimenti centrali per il datore di lavoro che ospita studenti in Formazione Scuola lavoro/Tirocinio scolastico.

Secondo le linee guida, il tutor aziendale deve:

  • Accogliere lo studente e illustrargli l’organizzazione aziendale, le procedure di sicurezza e le regole comportamentali,
  • Affiancare e supervisionare lo studente durante lo svolgimento dell’attività, in particolare nelle fasi più critiche dal punto di vista prevenzionistico,
  • Verificare il rispetto delle istruzioni operative e l’uso corretto dei DPI,
  • Collaborare con il Tutor scolastico per il monitoraggio dell’esperienza,
  • Segnalare tempestivamente al Datore di lavoro e alla scuola eventuali criticità o situazioni a rischio

Il Tutor aziendale, può coincidere con il preposto qualora presente.

Inoltre, gli studenti in Formazione scuola lavoro/Tirocinio scolastico, non possono essere adibiti a lavorazioni classificate a rischio ALTO, nello specifico:

  • Lavori che spongono i lavoratori a rischio di seppellimento e di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2 (lavori in quota)
  • Lavori che spongono i lavoratori a rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante l’attività di scavo
  • Lavori che spongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria
  • Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate quale definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
  • Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione
  • Lavori che spongono ad un rischio di annegamento
  • Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
  • Lavori subacquei con respiratori
  • Lavori in cassoni ad aria compressa
  • Lavori comportanti l’impiego di esplosivi
  • Lavori di montaggio/smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
  • Lavori con utilizzo di macchine industriali complesse o non protette
  • Lavori in spazi confinati

Evidenziamo anche che, in base alla mansione affidatagli, l’alunno in formazione scuola lavoro, o tirocinante scolastico, dovrà anche essere sottoposto a sorveglianza sanitaria a carico dell’azienda ospitante o comunque definita nella convenzione tra la scuola e l’azienda ospitante.

Infine, l’azienda ospitante dovrà estendere la polizza assicurativa anche al percorso in itinere dello studente verso l’azienda, in quanto il momento dello spostamento viene riconosciuto come parte integrante dell’esperienza di formazione lavoro.

Sicurezza delle piscine

Si riportano le caratteristiche che una piscina deve adottare per poter essere a norma. Nelle vasche per bambini (profondità max di 60 cm) il numero di frequentatori deve essere calcolato in ragione di 1,5 metri quadrati di specchio d’acqua per persona. In tutte le altre vasche il numero massimo di frequentatori deve essere calcolato in ragione di 2 metri quadrati di specchio d’acqua per persona.

Quando il dislivello tra bordo della vasca e fondo superi i 60 cm è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca, le scalette debbono essere munite di mancorrenti e debbono essere rigidamente ancorate alla struttura della vasca.

L’accesso alle aree delle attività balnearie deve avvenire attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi, lunga almeno 2 m. Nelle piscine debbono essere previsti spazi piani di almeno 1, 20 m privi di ostacoli transitabili lungo tutto il perimetro della vasca per favorire eventuali operazioni di soccorso. Per le piscine di uso pubblico tale spazio dovrà avere larghezza non inferiore in ogni punto a 2 m. Gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e di balneazione debbono essere delimitati da un elemento di separazione invalicabile delle zone limitrofe.

Tutti gli impianti e relativi accessi debbono essere facilmente identificabili attraverso segnaletiche che ne indichino la funzione; la loro distribuzione deve rispondere a criteri di ordine e razionalità per assicurare una facile sorveglianza e manutenzione.

Occorre dotarsi di cassetta di Primo Soccorso. L’utilizzo del materiale deve essere disposto dal personale responsabilizzato e sempre presente, con funzione di vigilanza, dotato di corso di Primo Soccorso in grado di nuotare. Sull’armadietto deve essere posto in modo ben visibile un cartello recante precise indicazioni per reperire, in qualsiasi momento, personale sanitario qualificato.

E’ obbligatorio un locale adibito a primo soccorso deve essere chiaramente segnalato ed agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l’esterno attraverso percorsi agibili anche con l’impiego di lettighe. Nel suddetto locale di primo soccorso deve essere esposto un avviso indicante tutti i recapiti utili alle fasi successive di pronto soccorso. Il DAE (defribillatore semiautomatico ed automatico deve essere presente solo nelle nuove piscine (Decreto ministero della Salute del 24/04/2013), mentre per quelle già esistenti, continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti.

Le piscine devono mantenere costantemente i parametri dei requisiti igienico-ambientali entro i limiti di norma in ogni condizione di utilizzo. A tal fine devono essere dotate di impianti tecnologici automatici sufficienti per il trattamento dell’aria e dell’acqua, secondo quanto previsto dalle più recenti norme UNI.

Ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine devono essere assicurate le seguenti funzioni:

  1. Responsabile della piscina (risponde giuridicamente ed amministrativamente della gestione dell’impianto) Durante il periodo di funzionamento della piscina deve essere assicurata la presenza del responsabile o di altra persona all’uopo incaricata. Il Responsabile della piscina può assumere i suddetti incarichi di Responsabile della sicurezza dei bagnanti e di Assistente bagnanti, nonché quello di Responsabile degli impianti Tecnologici e della manutenzione, se in possesso di uno dei brevetti che abilitano all’attività di assistente ai bagnanti e se non diversamente previsto. Il Responsabile della piscina definisce nel Piano di Autocontrollo, la periodicità delle analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio dell’acqua della vasca e, se necessario, dell’acqua di approvvigionamento, delle analisi in situ e delle analisi per la ricerca della presenza di legionella nell’acqua sanitaria, nel rispetto delle Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio.
  2. Responsabile della sicurezza dei bagnanti con funzione di vigilanza anche per piscine con profondità inferiore a 1,40 mt, (abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila gli spazi perimetrali intorno alla vasca.) In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di almeno un responsabile della sicurezza bagnanti. Il Responsabile della sicurezza bagnanti svolge le seguenti funzioni: Organizza il sistema di salvamento; Coordina le attività degli assistenti bagnanti; Verifica l’efficienza dei relativi dispositivi; Vigila sull’osservanza delle regole di sicurezza stabilite dal responsabile della piscina.      Per gli impianti di uso pubblico deve comunque essere rispettato quanto prescritto dall’autorizzazione all’apertura, per piscine con profondità superiori a 1,40 mt l’operatore assistente bagnante deve avere anche il corso B.L.S.D. (ove necessario).
  3. Assistente ai bagnanti: l’assistente bagnanti è un professionista addestrato a garantire la sicurezza dei bagnanti in piscine, stabilimenti balneari e acque libere. Le sue mansioni includono la vigilanza costante dell’area, il salvataggio di persone in difficoltà, l’esecuzione di Primo soccorso. L’assistente bagnanti deve essere abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso. Il numero degli assistenti bagnanti viene calcolato in base al numero dei bagnanti e delle dimensioni della piscina, nello specifico, per vasche fino a 100m² è necessario un assistente bagnanti, per vasche superiori a 1000 m, è necessario un assistente ogni 500m², in piscine con più di 20 persone è necessario avere almeno due assistenti bagnanti.
  4. Responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione deve: – garantire il corretto funzionamento degli impianti. Può essere assicurato anche con appositi contratti da ditte esterne; – vigilare sul rispetto dei requisiti tecnologici e di sicurezza; – coordinare l’attività dei manutentori degli impianti tecnologici; – intrattenere i rapporti con le eventuali imprese esterne incaricate della manutenzione; – segnalare tempestivamente guasti ed anomalie al responsabile della piscina.
  5. Personale per le prestazioni di primo soccorso (devono essere assicurate durante tutto il periodo di funzionamento dell’impianto. All’ingresso dell’impianto deve essere esposto, ben visibile, il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori e agli aspetti igienico sanitari Per le piscine di uso pubblico il responsabile della gestione della piscina deve curare la tenuta di un registro relativo a ciascuna vasca dell’impianto.  Questo registro deve essere quotidianamente aggiornato, conservato all’interno della piscina e disponibile in caso di controllo e /o ispezione. In tale registro oltre alle caratteristiche tecnico funzionali dell’impianto devono essere riportati: la quantità giornaliera delle singole sostanze utilizzate per il trattamento dell’acqua o la disinfezione delle superfici, le operazioni effettuate e la verifica di PH e Cloro libero da effettuare e registrare ogni 3 ore di apertura. Nella piscina occorre apporre l’adeguata segnaletica di pericolo per informare i fruitori del servizio sui possibili pericoli. In particolare è obbligatorio apporre: – Il segnale che indica la profondità della piscina; – Il segnale di divieto di tuffi in caso la profondità non li consenta in sicurezza (2m/2,5 m a bordo     vasca e 3 m da trampolino); – Il segnale che indichi che i bambini con meno di 12 anni devono essere accompagnati; – Segnaletica con gli orari di accesso alla piscina.
  6. La piscina deve essere recintata per evitare che minori non accompagnati possano raggiungere la piscina e occorre installare un apposito cancello che blocchi l’accesso in caso di chiusura dell’impianto onde evitare incidenti o annegamenti dei non addetti ai lavori o minori. La piscina deve essere dotata di: – Salvagente omologato con relativa sagola; – Asta di salvataggio lunga più della metà del lato corto della vasca, costituita da una pertica di legno o alluminio dotata di un anello per facilitarne la presa da parte del pericolante; – Cassetta di pronto soccorso; – Orari di apertura con apposito cartello.

I servizi presenti nella piscina comprendono gli spogliatoi, i servizi igienici e le docce, sia ad uso esclusivo che dei bagnanti. In caso di svolgimento di altre attività, i servizi sono ad uso esclusivo della piscina, salvo che, in base ai tipi di attività accessorie svolte nell’impianto, i frequentatori siano sottoposti alle stesse operazioni di pulizia personale preventiva e alle stesse regole comportamentali dei bagnanti, in tale caso i frequentatori possono usufruire della stessa sezione di servizi.

La comunicazione al SUAP per l’apertura della piscina va effettuata ogni stagione, non è necessario presentare una nuova comunicazione ex novo ogni qualvolta che si apre la piscina, ma è obbligatorio comunicare ogni periodo di chiusura per ferie e la data di riapertura stagionale.

 

Principali novità Decreto-Legge n. 159/2025 in materia di sicurezza

Novità introdotte con il Decreto-Legge n. 159/2025 in materia di sicurezza sul lavoro, vigilanza nei cantieri, sorveglianza sanitaria, sistemi di protezione da caduta dall’alto e formazione obbligatoria, ecc.

Vigilanza, cantieri e lavoro in appalto

Il Decreto rafforza l’attività di controllo, con particolare attenzione alle imprese che operano in appalto e subappalto e alle attività considerate a rischio più elevato. È previsto che gli organi ispettivi concentrino le verifiche in via prioritaria su tali realtà.

Nei cantieri edili e in altri ambiti a rischio (appalti) è introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro, di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione. Viene inoltre aumentata la sanzione prevista in caso di mancanza della patente a crediti, che passa da 6.000 a 12.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le violazioni in materia di lavoro irregolare comportano la decurtazione di 5 crediti (6 nelle ipotesi di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, minori ecc.) per ciascun lavoratore interessato, indipendentemente dalla durata dell’irregolarità. Il committente è inoltre tenuto a indicare preventivamente tutte le imprese operanti in subappalto

Potenziamento delle attività ispettive

Si prevede un rafforzamento delle capacità ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, autorizza l’INL, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere 300 unità di personale aggiuntive. Inoltre, aumenta da 710 a 810 le unità del contingente dell’Arma dei Carabinieri assegnato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale.

Formazione e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Vengono introdotte novità in materia di formazione, con particolare riferimento all’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Le modalità di aggiornamento dovranno essere definite dalla contrattazione collettiva di settore, così da garantire un sistema formativo più omogeneo e coerente con quello già previsto per le aziende di dimensioni maggiori.

Prevenzione di violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Il Decreto interviene in modo esplicito sul tema della prevenzione delle condotte violente o moleste, riconoscendole come un rischio concreto da gestire. Le aziende sono chiamate a programmare misure organizzative specifiche per prevenire tali comportamenti e tutelare la dignità e l’integrità psicofisica dei lavoratori e a valutare nei DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) tale rischio.

Misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori

Vengono integrati gli obblighi del datore di lavoro in materia di DPI. La responsabilità non si limita alla fornitura, ma comprende anche la manutenzione, la pulizia, la riparazione e la sostituzione dei dispositivi, secondo le indicazioni del fabbricante. Tali obblighi si applicano anche a specifici indumenti di lavoro che, a seguito della valutazione dei rischi, assumano le caratteristiche di dispositivi di protezione.

Inoltre sono ridefinite anche le misure da adottare per la prevenzione delle cadute dall’alto. Per i lavori in quota viene ribadita la priorità dei sistemi di protezione collettiva, come parapetti e reti di sicurezza, rispetto ai dispositivi di protezione individuale. Qualora tali misure non siano tecnicamente adottabili, è necessario ricorrere a DPI idonei, come sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso mediante funi o arresto caduta. L’obiettivo è fornire indicazioni più precise e uniformare le prassi operative.

Risultano approfonditi anche i requisiti di sicurezza per l’utilizzo delle scale verticali permanenti utilizzate come mezzo di accesso. Le scale di altezza superiore a 2 metri, con inclinazione oltre i 75 gradi e fissate a un supporto, devono essere dotate, in base alla valutazione dei rischi, di un sistema anticaduta oppure di una gabbia di sicurezza. I pioli devono essere posizionati ad almeno 15 centimetri dalla parete di fissaggio. In caso di utilizzo della gabbia di sicurezza, questa deve essere realizzata in modo da impedire la caduta accidentale verso l’esterno, prevedendo maniglie o aperture adeguate; la parete della gabbia opposta ai pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.

Tutela assicurativa nei percorsi di formazione

È stato chiarito che la tutela assicurativa contro gli infortuni comprende anche gli eventi che possono verificarsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo di svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro e viceversa. Resta esclusa la possibilità di impiegare gli studenti in attività ad elevato rischio

Sorveglianza sanitaria e controlli

Vengono introdotti e chiariti diversi aspetti in materia di sorveglianza sanitaria. I controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, ad eccezione di quelli pre-assuntivi, devono essere effettuati durante l’orario di lavoro. Viene rafforzato il ruolo del medico competente, che include anche attività di promozione della prevenzione oncologica. È inoltre previsto che le visite e gli accertamenti possano essere svolti presso strutture esterne pubbliche o private convenzionate, in possesso di requisiti specifici.

Rientrano nella sorveglianza sanitaria anche le verifiche finalizzate ad accertare l’assenza di condizioni di alterazione da alcol o da sostanze stupefacenti. I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati da tutto il personale sanitario competente, e non esclusivamente dai medici del lavoro dei servizi di prevenzione. Sono previste misure di supporto per le imprese fino a 10 addetti e per i lavoratori aderenti ai sistemi di bilateralità, anche attraverso convenzioni con le ASL, al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria.

Infine, viene prevista la possibilità di introdurre, nell’ambito della contrattazione collettiva, iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro, inclusa la concessione di permessi retribuiti per consentire ai lavoratori di effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici previsti dai programmi di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Monitoraggio dei mancati infortuni

 Per le imprese con più di 15 dipendenti viene introdotto l’obbligo di identificare, analizzare e monitorare i cosiddetti “mancati infortuni” (near miss), ossia eventi che, pur non avendo causato danni, avrebbero potuto provocarli. Le aziende dovranno raccogliere e comunicare dati aggregati su tali eventi e documentare eventuali azioni correttive o preventive adottate, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro.

Protezione civile

Infine, viene introdotta una disciplina specifica in materia di salute e sicurezza per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025 – NOVITÀ SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Si evidenziano le principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 di fondamentale importanza, poiché rappresenta un’evoluzione significativa nella disciplina della formazione sulla sicurezza sul lavoro (Art. 37 del D.Lgs. 81/08), con l’obiettivo di innalzare i livelli di tutela e rafforzare la prevenzione.

Tra le novità più significative, viene introdotta la fase di addestramento operativo durante gli aggiornamenti delle macchine e attrezzature di lavoro. Non sarà più sufficiente un aggiornamento esclusivamente teorico: è ora richiesta un’esercitazione pratica volta a verificare le competenze effettive dei lavoratori nell’uso sicuro delle macchine.

I corsi di formazione, soprattutto quelli riguardanti le macchine, non potranno più essere erogati direttamente dalle aziende, ma tramite enti formatori accreditati o organismi paritetici.

Di seguito sintetizziamo i principali aggiornamenti che impatteranno sulla gestione della sicurezza nella vostra azienda:

  1. Formazione dei datori di lavoro:
    • Introduzione dell’obbligo formativo base di 16 ore per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal settore o dalla dimensione aziendale (non più limitato ai soli datori che svolgono i compiti di RSPP);
    • Modulo aggiuntivo di 6 ore per i datori di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili;
  2. Formazione dei preposti:
    • Incremento della durata da 8 a 12 ore;
    • Aggiornamento biennale (non più quinquennale) di 6 ore;
    • Obbligo di svolgimento in presenza (non ammesso e-learning).
  3. Formazione dei dirigenti:
    • Riduzione della durata da 16 a 12 ore;
    • Aggiornamento quinquennale di 6 ore;
    • Formazione erogabile anche in modalità e-learning;
    • Modulo aggiuntivo di 6 ore per attività nei cantieri (ove applicabile).
  4. Formazione dei lavoratori:
    • Obbligo di formazione immediata e contestuale all’assunzione (eliminata la possibilità di completare il percorso entro i 60 giorni successivi);
    • Strutturazione dei percorsi così disposta: Rischio basso: 4 (generale) + 4 ore (specifica); Rischio medio: 4 + 8 ore; Rischio alto: 4 + 12 ore
  5. Modalità di erogazione della formazione e verifica finale:
    • La presenza fisica resta la modalità principale per tutti i corsi (obbligatoria per il modulo pratico);
    • La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza solo per la parte teorica;
    • L’e-learning è ammesso per: datori di lavoro; dirigenti; formazione generale dei lavoratori (non è consentito per i preposti).
    Diviene obbligatorio per tutti i corsi un questionario finale con almeno 30 domande a risposta multipla.
  6. Periodo transitorio:
    L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 19 maggio 2026) durante il quale restano validi i percorsi formativi erogati secondo la normativa precedente. Tuttavia, si evidenziano le seguenti scadenze: • Datori di lavoro: adeguamento entro il 24 maggio 2027 (esonero per chi ha già completato la formazione RSPP ai sensi dell’art. 34 o per chi si forma entro il periodo transitorio sopra citato); • Preposti: aggiornamento entro 12 mesi se l’ultimo attestato risale a oltre 2 anni; • Ambienti confinati e attrezzature specifiche (carri raccogli-frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti): obbligo formativo conforme al nuovo Accordo anche nel periodo transitorio.
  7. Sanzioni per mancata formazione:
    Ricordiamo che il mancato rispetto degli obblighi formativi comporta gravi misure, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008: * Per il datore di lavoro: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda fino a €7.000; raddoppio o triplicazione delle sanzioni in base al numero dei lavoratori non formati; possibile sospensione dell’attività fino a regolarizzazione. * Per il lavoratore: arresto fino a 1 mese o ammenda da €200 a €600; possibile licenziamento per giusta causa; eccezionalmente, riduzione del risarcimento INAIL in caso di comportamento negligente.

Raccomandiamo vivamente alle aziende di pianificare tempestivamente gli adeguamenti necessari, al fine di garantire la conformità normativa ed evitare le sanzioni previste.

Lavoro agile: obbligo informativo in materia di salute e sicurezza – Legge 34/2026

Dal 7 aprile 2026 è divenuto operativo il nuovo obbligo previsto dall’art. 11 della Legge n. 34/2026 in materia di salute e sicurezza per le prestazioni svolte in modalità di lavoro agile o telelavoro.

La disposizione interviene sul D.Lgs.81/2008, rafforzando gli obblighi in capo al datore di lavoro con riferimento alle attività rese al di fuori dei locali aziendali e, in generale, di ambienti nella disponibilità giuridica dello stesso. In particolare, viene previsto che il datore di lavoro debba fornire al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale e comunque in occasione di eventuali modifiche rilevanti delle condizioni di lavoro, un’informativa scritta relativa ai rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile.

Tale informativa dovrà essere redatta in modo chiaro, comprensibile e adeguato alle mansioni svolte, e dovrà contenere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • i rischi connessi all’utilizzo di attrezzature informatiche e dispositivi digitali;
  • i rischi legati all’uso prolungato dei videoterminali, con particolare riferimento ad affaticamento visivo, postura e disturbi muscolo-scheletrici;
  • le indicazioni relative alla corretta organizzazione della postazione di lavoro domestica o comunque esterna;
  • i rischi connessi all’ambiente di lavoro (illuminazione, aerazione, impianti elettrici, ecc.);
  • le misure di prevenzione e protezione adottabili dal lavoratore;
  • eventuali indicazioni comportamentali finalizzate a ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.

Ricordiamo inoltre che nel lavoro agile, il Datore di Lavoro è responsabile della fornitura, manutenzione e sicurezza delle attrezzature tecnologiche necessarie allo svolgimento delle attività.

Questo include dispositivi hardware e software, come computer, smartphone e connessioni a Internet.

Si evidenzia che tale adempimento riveste carattere sostanziale e non meramente formale, rappresentando uno degli strumenti fondamentali attraverso cui il datore di lavoro assolve agli obblighi di tutela della salute e sicurezza anche nel contesto del lavoro agile, in coerenza con i principi generali di prevenzione previsti dalla normativa vigente.

Resta fermo, inoltre, l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, nonché di utilizzare correttamente le attrezzature fornite e di attenersi alle indicazioni ricevute.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le Aziende che non abbiano ancora adempiuto a provvedere con la massima sollecitudine alla predisposizione di quanto sopra, verificando altresì la coerenza della documentazione interna (es. DVR, policy aziendali, accordi di lavoro agile).

Gestione dei near miss, compiti e responsabilità dei preposti nelle aziende con più di 15 dipendenti.

Si evidenzia che, con la pubblicazione in G.U. della Legge 29/12/2025 n. 198 (che ha convertito il D.L. 159/2025), per le imprese con più di 15 dipendenti viene introdotto l’obbligo di identificare, analizzare e monitorare i cosiddetti “mancati infortuni” (near miss), ossia eventi lavorativi che avrebbero potuto causare un infortunio o danno alla salute, ma, solo per puro caso, non lo hanno prodotto.

Nello specifico il Datore di lavoro, tramite il preposto, dovrà raccogliere le segnalazioni dei near miss (mancati infortuni), far compilare al personale dell’ufficio apposito “verbale di analisi azione non sicura, condizione non sicura, quasi infortunio/incidente, incidente, infortunio” ed, effettuata l’indagine di tali eventi, predisporre azioni correttive/preventive atte a ridurne le cause, dichiarare lo stato di avanzamento di tali azioni ed i tempi di chiusura e risoluzione degli eventi stessi. Inoltre, il Datore di lavoro dovrà effettuare controlli periodici programmati per verificare se le azioni correttive/preventive vengono messe in pratica e se siano efficaci e dovrà comunicare la risoluzione degli eventi segnalati alla persona che ha segnalato l’evento.

Il Ministero del Lavoro e l’INAIL, avranno il compito di emanare, entro il primo semestre del 2026, le Linee Guida tecniche che definiranno le modalità operative standard per la raccolta e l’aggregazione dei dati a livello nazionale.

Visite mediche per i lavoratori agricoli

Per quanto concerne la sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali si viene a specificare che la legge 24/04/2020 n. 27, all’art. 78 “Misure a favore del settore agricolo e della pesca” e, in particolare, nei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies dichiara che per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali è prevista l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale.

La visita medica ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.

Si specifica che la legge 24/04/2020 n. 27 abolisce il limite delle 50 giornate lavorative, prevedendo che l’ambito di applicazione riguardi tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici.

Pertanto tutti gli operatori del settore agricoltura, indipendentemente dalla mansione svolta, incorrono nell’obbligo della visita medica.

Valutazione del rischio di violenze e molestie di genere nei luoghi di lavoro

Il Decreto-Legge n. 159/2025, modifica l’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) inserisce specifiche disposizioni in materia di prevenzione delle condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro, riconoscendole come un rischio lavorativo da valutare e gestire nell’ambito del sistema di salute e sicurezza aziendale.

In particolare, il Decreto interviene sulle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo l’obbligo per il datore di lavoro di programmare adeguate misure organizzative e preventive volte a contrastare comportamenti violenti o molesti, inclusi quelli riconducibili a dinamiche di violenza e molestia di genere, e di considerare tale rischio nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Lo Studio Labhor s.r.l.  consiglia di provvedere ad aggiornare la documentazione di valutazione dei rischi, predisponendo uno specifico capitolo integrativo dedicato al rischio di violenze e molestie di genere.

Compravendita di macchine usate non conformi alle norme di sicurezza

Per sciogliere tutti i dubbi inerenti la compravendita di macchine usate, come stabilito dall’art 23, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008, si evidenzia che è vietata la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso gratuito di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non conformi alla normativa vigente.

La violazione del divieto sancito nell’art. 23 punisce severamente i venditori di macchine e attrezzature non a norma; inoltre la conseguenza è la nullità del contratto di vendita per illiceità dell’oggetto, con l’obbligo per la parte venditrice di rimborsare ogni somma versata dall’acquirente.

Il divieto trova un temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita di una macchina sia effettuata al solo fine riparatorio per l’utilizzo della stessa una volta ripristinata e messa a norma, da aziende con codice Ateco specifico di costruttori e non commercio, come cita una sentenza della cassazione del 2013, e con la redazione di una dichiarazione su atto notorio, da parte dell’acquirente costruttore o riparatore, che la stessa non verrà immessa sul mercato, se non a norma.

Movimentazione bombole di ossigeno per ossitaglio acetilenica

Relativamente alle corrette modalità per la movimentazione e/o il trasporto di bombole di ossigeno per ossitaglio acetilenica, con utilizzo di lancia per fiamma, si vengono di seguito a specificare tutti i requisiti di sicurezza, da rispettare:

  • Tutte le bombole devono essere provviste dell’apposito cappellotto di protezione delle valvole, che deve essere sempre avvitato tranne quando il recipiente è in uso, o provvisto di altra idonea protezione, ad esempio maniglione, cappellotto fisso.
  • Le bombole devono essere maneggiate con cautela, evitando gli urti violenti tra di loro, o contro altre superfici, cadute e oscillazioni meccaniche che possano comprometterne l’integrità e la resistenza.
  • Le bombole non devono essere trascinate, né fatte rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano.
  • Le bombole di gas devono essere trasportate in veicoli aperti. Se non è possibile, i veicoli devono essere ben ventilati. I gas tossici non devono essere trasportati in veicoli chiusi a meno che non siano progettati nello specifico per tale scopo.
  • Tutti i veicoli che trasportano bombole di gas devono essere dotati di un estintore da 2 kg in caso di incendi del motore o della cabina.
  • Le valvole delle bombole devono essere chiuse durante il trasporto e le eventuali attrezzature scollegate. Inoltre, il cappellotto della bombola deve essere fissato per il trasporto.
  • Le bombole devono essere fissate in modo adeguato e non devono sporgere oltre i lati o le estremità del veicolo.
  • Tutte le bombole devono essere dotate di etichette realizzate in conformità alle leggi in vigore. Queste etichette non devono essere rimosse o danneggiate.
  • Se si sospetta una perdita, parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro e contattare chi di competenza. Se si tratta di un incidente grave, rivolgersi ai servizi di emergenza.
  • Le bombole devono essere trasportate su terreni aziendali o privati con la stessa attenzione prestata durante il trasporto sulle strade pubbliche. Le bombole devono essere fissate in modo appropriato quando vengono spostate e, se trasportate in un furgone, implementare le dovute precauzioni per evitare la dispersione/perdita di gas che può disturbare il conducente.

Infine, si precisa che, a seconda di diversi fattori che dipendono dalla tipologia e dalla quantità di gas trasportato, dalla portata del mezzo, e dalla natura dell’operazione di trasporto, devono essere rispettate diverse prescrizioni dell’ADR.

Per la categoria 2 (Classe Trasporto dei Gas), il rispetto delle norme ADR scatta oltre il valore di 300. Tale valore rappresenta il limite di esenzione parziale dell’applicazione dell’ADR e assume il valore di:

  • Massa netta in Kg per i gas liquefatti, fortemente refrigerati e gas disciolti sotto pressione;
  • Litri di capacità del recipiente che contiene gas compressi.

Trasportando materie pericolose al di sotto dei limiti di esenzione permangono i seguenti obblighi:

  • Presenza di un estintore da almeno 2 Kg in cabina per l’incendio del motore;
  • Trasporto della merce pericolosa in imballaggi costruiti ed etichettati conformemente alle norme ADR;
  • Obbligo di una adeguata aerazione in veicoli con carrozzeria chiusa;
  • Annotazione sul documento di trasporto di “Carico non eccedente i limiti di esenzione del marginale 10011 ADR”.

Si ricorda che, in linea generale, vale l’approssimazione che fino a 6 bombole si è in esenzione parziale, qualunque sia il gas trasportato.

Si è sempre in esenzione parziale quando si trasportano bombole vuote, indipendentemente dal loro numero.