COVID-19 – DL 16 Settembre 2021 Green pass ed obbligo nei luoghi di lavoro pubblici e privati

A seguito dell’emanazione dell’ultimo Decreto Legge 16 Settembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati.


Il decreto legge entrerà in vigore dal 15 Ottobre 2021 e vi rimarrà fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, se non prorogato.

 OBBLIGO DI GREEN PASS

L\’obbligo di Green pass vale per:

– per l\’ingresso nei luoghi di lavoro di tutti i lavoratori del settore pubblico e privato: sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari (colf, badanti, baby sitter, volontari e partite iva),

le Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia. Si applica anche agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

– per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni,

– negli uffici giudiziari. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori di Stato, componenti delle commissioni tributarie non potranno accedere agli uffici senza green pass. Le disposizioni si applicano anche ai magistrati onorari, mentre non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo,

– per tutte le categorie, dall\’idraulico, all\’elettricista che svolga il suo lavoro nel pubblico e nel privato. La norma dispone infatti che “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato ha l’obbligo, ai fini dell\’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”. Anche l\’abitazione è considerata in quel caso un luogo di lavoro e quindi la certificazione è richiesta. Dovrà chiederla chi fa entrare i lavoratori in casa.

per le partite Iva. Il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.

per accedere al pronto soccorso, anche se muniti di certificato verde, si può entrare solo con il risultato negativo di un tampone. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

– per partecipare a matrimoni e comunioni per tutte le persone maggiori di 12 anni, mentre invece i minori di 12 anni sono esentati dall’obbligo di green pass. Così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc.

 
VALIDITÁ DEL GREEN PASS

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del primo decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica J&J.

I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.

La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento).

Dopo la prima dose di vaccino si devono attendere 15 giorni dalla prima dose anticovid per avere il green pass.

 

   I CONTROLLI

Sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Le modalità di verifica vanno definite entro metà ottobre. Nel privato si potrebbe utilizzare la app «VerifiCa19» già impiegata per treni e ristoranti mentre nel pubblico si potrebbe impiegare la app già sviluppata per le verifiche nelle scuole.

 

   LE SANZIONI

Sul fronte multe, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Nel privato il lavoratore è sospeso dalla prestazione lavorativa, fin dal primo giorno di mancata esibizione del Green pass.

Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda lo stipendio lo stop scatta subito.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro, solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. può sostituire il lavoratore sospeso.

 

Per chi presenta una certificazione verde falsa, può incorrere i due possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo. Sono reati procedibili d\’ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona.

 

A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.

I lavoratori privati che non presentano il green pass non saranno licenziati, ma saranno sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensioni per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.

Per le farmacie che non rispettano per i tamponi i prezzi calmierati stabiliti nei protocolli d’intesa, è prevista una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro. Il prefetto può anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

 

   I TAMPONI

Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.

Il tampone molecolare, il “più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus”, si esegue “su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo. Può essere analizzato “solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie, e richiede in media dalle due alle sei ore dal momento in cui il campione viene avviato alla processazione in laboratorio”. Nella pratica il risultato può essere comunicato anche dopo qualche giorno. Il pass è stato allungato da 48 a 72 ore di validità.

Il tampone rapido/antigenico è basato “sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo test sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare. Il prezzo calmierato per i tamponi rapidi/antigenici nelle farmacie convenzionate è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2021. Si pagano 15 euro per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni. Il pass è valido 48 ore.

Anche il tampone salivare ora serve per ottenere la certificazione verde, è una delle novità che arrivano dalla conversione in legge del primo decreto green pass. L’analisi sulla saliva è una valida alternativa al classico tampone molecolare quando la carica virale è alta. Per il costo, secondo le informazioni rese note da AltroConsumo, si va dai 64 a 105 euro a seconda delle Regioni. In Emilia-Romagna raggiunge i 105 euro. Il pass è valido 48 ore.

C’è l’obbligo di tampone anche per accedere al pronto soccorso. Con la conversione in legge del primo decreto green pass è arrivato l’obbligo di tampone negativo, anche se muniti di green pass, per entrare nei pronto soccorso. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

Si ricorda che le varie Prefetture tramite gli Organi di Vigilanza sono state incaricate dal Governo ad effettuare controlli nelle aziende per verificare l’effettiva applicazione delle procedure anti COVID-19 con il rischio della chiusura temporanea delle attività in caso di inadempienze.