DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Con la presente, come già più volte fatto, veniamo a ricordare di seguito i principali obblighi di legge previsti dal D.P.R. n. 177/2011 riguardante i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

 

·         Applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e Piano d’emergenza.

·        Applicazione del comma 2 art 21 per imprese familiari o lavoratori autonomi (utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni, munirsi di DPI, munirsi di tessera di riconoscimento con foto).

·         Personale con esperienza triennale con contratto subordinato a tempo indeterminato o con altra tipologia di contratti ma certificati con la necessità che il preposto che sovraintende sul gruppo di lavoro, abbia tale esperienza.

·         Formazione e informazione di tutto il personale compreso il datore di lavoro, mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tale attività.

·         Possesso di idonei D.P.I e attrezzature atti alla prevenzione dei rischi propri delle attività in tali tipi di ambienti.

·         Addestramento di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti.

·         Rispetto delle previsioni in materia di DURC.

·         Applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.

·         Applicazione delle Regole della qualificazione, non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice, ma nei confronti di qualsiasi soggetto della filiera, incluse le eventuali imprese subbapaltatrici. Pertanto il subbapalto è consentito soltanto se espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente, e che venga certificato ai sensi del titolo VIII capo I del D.lgs 276/2003.

 

Il D.P.R. n. 177/2011 impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:

 

·         Prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori, compreso il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possono essere presenti nell’area di lavoro, tale attività deve essere svolta per un periodo di tempo non inferiore ad un giorno.

·         Il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato e addestrato ed edotto su tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino.

·         Sia adottata in tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, una procedura di lavoro diretta ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività.

USO MACCHINE E ATTREZZATURE AZIENDALI DA PARTE DI ALTRE DITTE

Si informano le aziende che l’uso di mezzi meccanici, macchine ed attrezzature da parte di personale esterno all’azienda, è altamente sconsigliato dal punto di vista della sicurezza.

Permettere la promiscuità di uomini e mezzi di aziende diverse, portano a conseguenze civilistiche e penali non indifferenti dal punto di vista della normativa e delle responsabilità.

Se comunque l’azienda dovesse decidere di far usare macchine ed attrezzature a personale esterno, occorrerà attivare un’idonea organizzazione dell’attività che dovrà comprendere:

1)            la redazione di un contratto d’uso gratuito del mezzo tra committente e fornitore, per giustificare l’utilizzo del mezzo da parte di un addetto esterno all’azienda;

2)            la richiesta da parte della committente dei documenti relativi all’idoneità tecnico professionale dell’azienda esterna e relativi corsi di addestramento per gli utilizzatori;

3)            l’elaborazione da parte della committente di alcuni documenti legati alla sicurezza, come un documento sui rischi interferenti, una procedura di lavoro sull’utilizzo della macchina e informazioni sul piano d’emergenza e sugli addetti all’emergenza presenti nel centro aziendale, una dichiarazione ove la proprietà dichiara che il mezzo è a norma, il nominativo o i nominativi dei lavoratori che utilizzano il mezzo.

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

E’ importante disporre della modulistica aggiornata comprendente un modulo con l’elenco dei documenti da richiedere per le ditte individuali con dipendenti o soci lavoratori, un modulo indirizzato alle imprese appaltatrici senza dipendenti (ditte con collaboratori o coadiuvanti non iscritti nel libro unico) e un modulo relativo ai lavori intellettuali e fornitura di materiali.

Inoltre siamo a ricordare che il committente, per i lavori della durata superiore ai cinque uomini giorni, allo scopo di documentare le misure adottate per eliminare o quanto meno ridurre le interferenze in caso di contratto d’appalto o contratto d’opera, è tenuto a redigere per iscritto un Documento di Valutazione sui Rischi Interferenti.

VIABILITA’ INTERNA

A seguito di eventi che hanno interessato alcune ditte clienti dello studio Labhor, si vuole porre l’attezione sull’organizzazione della viabilità interna delle aziende con segnaletica verticale e, ove possibile, orizzontale, sia per il transito dei mezzi esterni all’azienda, pedoni, mezzi, ecc. sia, in alcuni casi, per il transito di persone estranee alle attività lavorative, soprattutto in presenza di punti vendita o altro.

Per la sicurezza degli ambienti di lavoro la viabilità generale, infatti, non deve essere considerata un problema complementare a causa del suo carattere precario e dinamicamente variabile.

La viabilità per la sicurezza è un tema importante e possibile causa di gravi incidenti e infortuni; fondamentale è quindi progettare un “Piano della Viabilità Aziendale” e cioè un piano scritto che definisca le regole della circolazione sia nelle zone eventualmente coperte che nelle aree esterne e che stabilisca le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso o il transito dei mezzi.

Si invitano pertanto le aziende a verificare la presenza di un’idonea segnalazione della viabilità delle varie strutture e piazzali o il suo possibile miglioramento e di procedere alla sua realizzazione o adeguamento.