DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Con la presente, come già più volte fatto, veniamo a ricordare di seguito i principali obblighi di legge previsti dal D.P.R. n. 177/2011 riguardante i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

 

·         Applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e Piano d’emergenza.

·        Applicazione del comma 2 art 21 per imprese familiari o lavoratori autonomi (utilizzare attrezzature conformi alle disposizioni, munirsi di DPI, munirsi di tessera di riconoscimento con foto).

·         Personale con esperienza triennale con contratto subordinato a tempo indeterminato o con altra tipologia di contratti ma certificati con la necessità che il preposto che sovraintende sul gruppo di lavoro, abbia tale esperienza.

·         Formazione e informazione di tutto il personale compreso il datore di lavoro, mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tale attività.

·         Possesso di idonei D.P.I e attrezzature atti alla prevenzione dei rischi propri delle attività in tali tipi di ambienti.

·         Addestramento di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti.

·         Rispetto delle previsioni in materia di DURC.

·         Applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.

·         Applicazione delle Regole della qualificazione, non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice, ma nei confronti di qualsiasi soggetto della filiera, incluse le eventuali imprese subbapaltatrici. Pertanto il subbapalto è consentito soltanto se espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente, e che venga certificato ai sensi del titolo VIII capo I del D.lgs 276/2003.

 

Il D.P.R. n. 177/2011 impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:

 

·         Prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori, compreso il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possono essere presenti nell’area di lavoro, tale attività deve essere svolta per un periodo di tempo non inferiore ad un giorno.

·         Il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato e addestrato ed edotto su tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino.

·         Sia adottata in tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, una procedura di lavoro diretta ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività.