Compravendita di macchine usate non conformi alle norme di sicurezza

Per sciogliere tutti i dubbi inerenti la compravendita di macchine usate, come stabilito dall’art 23, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008, si evidenzia che è vietata la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso gratuito di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non conformi alla normativa vigente.

La violazione del divieto sancito nell’art. 23 punisce severamente i venditori di macchine e attrezzature non a norma; inoltre la conseguenza è la nullità del contratto di vendita per illiceità dell’oggetto, con l’obbligo per la parte venditrice di rimborsare ogni somma versata dall’acquirente.

Il divieto trova un temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita di una macchina sia effettuata al solo fine riparatorio per l’utilizzo della stessa una volta ripristinata e messa a norma, da aziende con codice Ateco specifico di costruttori e non commercio, come cita una sentenza della cassazione del 2013, e con la redazione di una dichiarazione su atto notorio, da parte dell’acquirente costruttore o riparatore, che la stessa non verrà immessa sul mercato, se non a norma.