PATENTINO FITOSANITARIO: NOVITA’ D.M. 22/01/2014

 

 Il nuovo Decreto Ministeriale del 22/01/2014, ha stabilito variazioni rilevanti riguardo la formazione obbligatoria per l’assegnazione del certificato di abilitazione (patentino) e gli utilizzatori che usufruiscono di tale patentino.

A partire dal 26 novembre 2015, il patentino sarà INDISPENSABILE per i CAPI AZIENDA e gli UTILIZZATORI acquistare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale. Chi non ne sarà in possesso, potrà utilizzare esclusivamente prodotti destinati ad utilizzo non professionale. Ciò significa che tutti coloro che acquistano, manipolano e distribuiscono i prodotti fitosanitari, dovranno avere il patentino.

Per prodotti ad USO PROFESSIONALE si intendono tutti i formulati attualmente in commercio ad esclusione di quelli per le piante ornamentali (PPO). Ne fanno parte quindi i molto tossici (T+), i tossici (T), i nocivi (Xn), e nuovi entrati gli IRRITANTI (Xi) e i NON CLASSIFICATI (Nc).

 

Siamo inoltre a comunicarVi che dal 26 novembre 2014 entra in vigore il nuovo programma della formazione per l’ottenimento del patentino, che comprende:

 

–                                 corso base per il rilascio del certificato di abilitazione con durata di 20 ore + esame finale;

–                                 corso di aggiornamento per il rinnovo del certificato di abilitazione con durata di 12 ore + test finale.

RISCHIO ELETTRICO: PERSONALE ADDETTO ALLA ESCUZIONE DI LAVORI ELETTRICI ED ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Lo Studio Labhor ricorda alle aziende che è vietato eseguire manutenzioni o lavorazioni sugli impianti elettrici senza adeguata formazione specifica, ed evidenzia la necessità per gli eventuali lavoratori che si pensa di designare a questo compito, di seguire un corso di formazione PES- PAV come descritto nel paragafo successivo. Con la presente avvertiamo che si sta attivando un corso di due giornate in programma a Ravenna il 2 e il 4 Dicembre 2014, organizzato da ” Ottima”. Per informazioni consultare il sito www.ottima.it settore FORMAZIONE.

Un lavoro elettrico deve essere eseguito da una persona che abbia conoscenze, esperienza, informazioni idonee per eseguire in sicurezza il lavoro (CEI 11-48 art.4.2).

La norma CEI 11-48 distingue due tipi di persone addestrate:

  1. PES (persona esperta) persona formata ed esperta di cui alla norma CEI 11-27/1 art. 4.1 e variante V1 alla norma CEI 11-1; in particolare, persona che, con adeguata attivitàe/o percorso formativo e maturata esperienza, ha acquisito quanto segue:
  • conoscenze generali dell’infortunistica elettrica;
  • completa conoscenza della problematica infortunistica per almeno una precisa tipologia di lavori;
  • capacità di affrontare in autonomia l’organizzazione e l’esecuzione in sicurezza di qualsiasi lavoro di precisa tipologia;
  • capacità di valutare i rischi elettrici connessi con il lavoro e di mettere in atto le misure idonee a ridurli o a eliminarli;
  • capacità di affrontare gli imprevisti che possono accadere in occasione di lavori elettrici;
  • capacità di informare e istruire correttamente una PAV affichè esegua un lavoro in sicurezza.
  1. PAV (persona avvertita) persona formata ed istruita di cui alla morma CEI 11-27/1 art 4.1 e variante V1 alla norma CEI 11-1; in particolare, persona che, con adeguata  formazione, ha acquisito quanto segue:
  • conoscenza dell’antinfortunistica elettrica relativa a precise tipologie di lavoro;
  • capacità di comprendere le istruzioni fornite da una PES per una precisa tipologia di lavori;
  • capacità di organizzare ed eseguire in sicurezza in lavoro di una precisa tipologia, dopo aver ricevuto istruzioni da una PES;
  • capacità di affrontare le difficoltà previste;
  • capacità di riconoscere ed affrontare i pericoli connessi propriamente all’attività elettrica che è chiamata ad eseguire.

Esiste anche la categoria delle persone non addestrate, definite PEC “persona comune” sia in CEI 11-48 che in CEI 11-27/1. Persona NON esperta e NON avvertita nel campo delle attività elettriche.

Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso:

 

 

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.

 

 

 

 

 

2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 1;

b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II;

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;

e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II;

b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI;

c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);

d) dell’articolo 80, commi 3 e 4.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:

a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;

b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;

c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);

d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi.

L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede diù contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo 72.