Compilazione Registri Verifiche Periodiche

Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81, integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n°106, ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature di lavoro alle necessarie verifiche al fine di assicurarne la corretta installazione ed il buon funzionamento.

I risultati di queste verifiche devono essere annotati nello specifico Registro delle Verifiche Periodiche, il quale deve essere mantenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza per un periodo di almeno 5 anni.

Nel suddetto Registro sono presenti nel dettaglio gli interventi di controllo visivo e funzionale delle parti che compongono la macchina o attrezzatura, suddivisi  per periodicità; inoltre, in ogni scheda la verifica deve essere firmata dal responsabile incaricato dal Datore di Lavoro.

Per Legge, ci sono varie tipologie di macchine soggette alla redazione e compilazione del Registro delle verifiche periodiche ed è importante sapere che, in sede di ispezione ed indagine da parte dell’organo di vigilanza, si potrebbe incorrere in contestazioni, con successiva redazione di specifico verbale a causa della mancata compilazione del registro in oggetto.

Si raccomanda a tutte le aziende di verificare la presenza di detto registro e la sua regolare  compilazione, rispettando le tempistiche della periodicità delle singole parti componenti.

Per poter essere in regola,  ricordiamo quali sono le macchine e le attrezzature per le quali tali registri sono obbligatori:

  • Carrello elevatore
  • Carrello elevatore elettrico a timone
  • Carro raccolta frutta
  • Carro ponte
  • Compressori
  • Macchine semoventi con braccio telescopico
  • Argani dei ponti sospesi
  • Argani a bandiera
  • Funi e catene
  • Autoclavi e recipienti a pressione
  • Presse enologiche
  • Ascensori
  • Montacarichi
  • Piattaforme aeree con o senza stabilizzatori
  • Piattaforme a pantografo
  • Camion con gru
  • Gru da cantiere
  • Gru a bandiera e semovente
  • Montante sollevatore applicato alla trattrice
  • Sistemi di protezione contro la caduta dall’alto
  • Impianti termici superiori a 116 kw
  • Autoclave ad acqua
  • Idroestrattori

Novità introdotte al Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008

 

   Si viene ad evidenziare che sono state introdotte dal Testo Unico Sicurezze D.Lgs 81/2008, importanti novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro, nello specifico

–  Viene inasprito il regime sanzionatorio previsto dall’art 14 del Testo Unico nelle  ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

– Viene previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10% (la soglia prima era 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni previste dalla normativa a prescindere dal settore di intervento. I provvedimenti di sospensione possono essere adottati anche quando vengono verificate gravi carenze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, quali:

  • Mancata elaborazione del DVR
  • Mancata elaborazione del Piano di emergenza ed Evacuazione
  • Mancata formazione ed addestramento
  • Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • Mancata elaborazione del POS
  • Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto
  • Mancanza di protezione contro il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi
  • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti
  • Omessa vigilanza in ordine sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo
  • Mancata notifica prima di iniziare i lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

Il nuovo art 14 del D.lgs 81/08 non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere un provvedimento di sospensione.

IMPORTANTE

  •  Viene introdotto tra gli obblighi del Datore di lavoro, quello di nominare uno o più preposti per l’attività di Vigilanza, l’incarico dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di lavoro e il Preposto ne fossero a conoscenza. Inoltre vengono modificate le funzioni del Preposto con l’introduzione dell’obbligo di intervento nel caso lo stesso rilevi comportamenti non conformi alla sicurezza, lo stesso può interrompere le attività produttive laddove le sue indicazioni siano disattese, oppure per deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e condizioni di pericolo.

La Formazione nonché l’aggiornamento del Preposto avrà cadenza biennale erogata esclusivamente in modalità in presenza, il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

  • Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo nello svolgimento delle attività di appalto indicati dall’Art.26 del D. Lgs 81/2018 di indicare al datore di lavoro committente il personale dell’Appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
  • Viene modificato anche l’art 37 con la rivisitazione e semplificazione dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni per la formazione entro il 30 Giugno 2022, a tal proposito viene inserita la nuova definizione di Addestramento come una prova pratica inerente alla valutazione della capacità del lavoratore di saper usare correttamente ed in sicurezza macchinari, impianti, attrezzature, dispositivi, sostanze etc. Di tale attività va tenuta traccia in un registro aziendale (che può essere anche informatizzato)
  • Viene introdotto l’obbligo precedentemente non presente di formazione e aggiornamento anche per i Datori di lavoro (la relativa regolamentazione va approvata in Conferenza Stato Regioni entro il 30 Giugno 2022). La formazione dei Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti deve essere svolta esclusivamente in presenza.
  • Vengono ampliate le competenze dell’Ispettorato Nazionale del lavoro equiparandole a quelle riconosciute alle ASL.
  • Relativamente ai lavoratori Autonomi occasionali, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.