DISCIPLINA DELL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI DELL’EMILIA-ROMAGNA

      Informativa sulla disciplina dell’Albo delle imprese forestali dell’Emilia-Romagna

        Con la delibera regionale 1021_2015 viene disciplinato l’Albo delle imprese forestali dell’Emilia – Romagna, istituito dall\’articolo 3-bis) della L.R. n. 30/1981.

La direttiva definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese forestali, le quali vengono distinte secondo le seguenti categorie:

 

Categoria A:

 

Imprese, anche individuali, che svolgono le attività forestali elencate al precedente comma 1 in via continuativa o prevalente

 

Categoria B:

 

Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino, anche a tempo determinato, almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori che svolgano le attività forestali in via continuativa o prevalente, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni nazionali di maggior rappresentanza del settore

 

Categoria C:

 

Imprese agricole come definite all\’articolo 2135 del codice civile, iscritte all’anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente

 

L ’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per:

 

 

a)     eseguire servizi e lavori pubblici forestali affidati da pubbliche amministrazioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, degli articoli 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 per le relative categorie di lavori, e dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;

b)      ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà pubblica, ai sensi dell\’articolo 7, comma 1, del d.lgs. n. 227/2001;

c)     presentare domande o comunicazioni, direttamente, attraverso la procedura informatizzata, anche in sostituzione dei proprietari dei boschi e secondo quanto riportato nella direttiva che disciplina l’uso del sistema informativo, per utilizzazioni di tipo commerciale con le modalità previste dagli artt. 2) e 3) delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

d) eseguire servizi e lavori forestali su aree in possesso di privati.

In particolare l’iscrizione ad una delle 3 categorie permette di:

–        per la categoria A di eseguire le attività previste alle lettere c) e d);

–        per la categoria B di eseguire le attività previste alle lettere a), b), c), d);

–        per la categoria C di eseguire le attività previste alle lettere b), c), d).

 

 

La normativa che regola l’iscrizione all’Albo delle Imprese forestali prevede obblighi di formazione per le Imprese interessate.

 

I percorsi formativi riconosciuti dalla Regione contengono insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche. Sono tenute verifiche di apprendimento intermedie e finali per valutare la conoscenza delle giuste procedure operative nonché dei principali aspetti normativi necessari al rilascio dei “Certificati di competenza

 

Per le Imprese iscritte nella Categoria B, a partire dal 01/07/2018, sia per il mantenimento che per le nuove iscrizioni, la capacità tecnica-professionale dovrà essere dimostrata da: 

–        idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno un addetto in possesso di qualifica di Operatore forestale (durata complessiva n. 240 ore), suddiviso in 4 “Unità di competenza” (Configurazione del cantiere forestale; Strutturazione del cantiere forestale; Taglio, allestimento del legname; Concentramento e movimentazione all’imposto)

–        idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno due addetti in possesso della certificazione dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”, riconosciuto dalla Regione all’interno del percorso formativo per l’ottenimento della qualifica di Operatore forestale. 

 

 

Dopo tale data non saranno più accettate richieste di iscrizione attraverso il riconoscimento dell\’esperienza lavorativa e per le Imprese già iscritte che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui sopra sarà avviato il procedimento di cancellazione dall’Albo.

 

Per le Imprese iscritte nelle Categorie A e C, a partire dal 01/01/2021, la capacità tecnica-professionale dovrà essere dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno due addetti in possesso della certificazione dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”, riconosciuto dalla Regione all’interno del percorso formativo per l’ottenimento della qualifica di Operatore forestale, anche in questo caso sia per il mantenimento che per le nuove iscrizioni. 

Per ottenere le certificazioni relative alle singole “Unità di Competenza” potrebbe essere necessario dover frequentare più di un corso di formazione, a seconda della durata e dei contenuti dei singoli pacchetti formativi.

 

TIROCINANTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

              In seguito a grave infortunio accorso ad un tirocinante in alternanza scuola-lavoro, siamo ad evidenziare quanto segue:  

             L’articolo 2 del Testo Unico del D.Lgs 81/2008 prevede che l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione, sia equiparato al lavoratore.

            Pertanto gli alunni in alternanza scuola-lavoro presso le aziende, devono essere adeguatamente informati sui rischi esistenti, in presenza di rischi specifici devono utilizzare i D.P.I., ove necessario devono essere accompagnati da personale interno e rimanere sotto la sua costante vigilanza in tutto; tutto ciò deve essere previsto nel piano di sicurezza e di tali soggetti si deve tener conto, in particolare nell\’organizzazione e gestione dei servizi di emergenza.

 

 

 

          Considerato che, nelle Scuole secondarie di secondo grado gli alunni sono equiparati ai lavoratori sia nei laboratori che nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, devono ricevere informazioni sulla gestione dell\’Emergenza e sull\’utilizzo della struttura, nonché sul sistema prevenzionistico, e una formazione specifica sull\’utilizzo dei laboratori e nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, in quanto l\’equiparazione estende gli obblighi derivanti dagli art 36 e 37 del Testo Unico D.Lgs 81/2008.

 

 

 

            Occorre pertanto prevedere nel documento di Valutazione dei Rischi l\’eventuale presenza di Tirocinanti in alternanza scuola-lavoro e le loro competenze.

             Anche il  Dirigente scolastico deve richiedere e verificare che l\’azienda ospitante fornisca agli studenti-lavoratori in alternanza scuola lavoro il dovuto addestramento, la fornitura di DPI, la formazione sulle procedure di emergenza, la sorveglianza sanitaria se dovuta.

ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE

Sulla base della legge 5 febbraio 1992 n. 122 che reca disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina l’attività di autoriparazione, ovvero l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, si evidenzia che rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore nonché l’installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi.

 

L’attività di autoriparazione si distingue nelle seguenti sezioni:

– Meccanica e motoristica

– Carrozzeria

– Elettrauto

– Gommista

Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli.

Le imprese, ditte individuali o società, che intendano svolgere attività di autoriparazione sono abilitate tramite la designazione di un responsabile tecnico che abbia con l’impresa un rapporto d’immedesimazione, in possesso dei requisiti personali per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione della camera di commercio.

 

Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

·       Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in materia tecnica attinente l’attività;

·       Corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di imprese operanti nel settore per cui si chiede l’abilitazione, nell’arco degli ultimi cinque anni;

·       Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa del settore per cui si chiede l’abilitazione, per un periodo non inferiore a 3 anni nell’arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.

Il responsabile tecnico, oltre ai requisiti tecnico professionali, deve possedere i seguenti requisiti personali:

·       Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero in uno Stato anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

·       Non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art.1 comma 2 della legge 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;

·       La Regione Emilia Romagna, con regolamento 23 dicembre 2008 n. 2, in vigore dal 25/12/2008, ha abolito l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica al lavoro richiesto dall’art. 7 comma 1, lettera c) della legge 122/92.

E’ inoltre necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla D.Lgs. 159/2011 art.67 (normativa antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs.159/2011.

 

 

L’impresa deve disporre di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all’attività sono state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’art.49 comma 4 bis della Legge 122 del 30.07.2010, che ha riformulato l’art.19 della L.241/1990, introduce la SCIA: segnalazione certificata di inizio attività (che sostituisce la dichiarazione di inizio attività).

 

 

L’impresa che intenda iniziare un’attività rientrante in una o più sezioni disciplinate dall’art. 1 della Legge 122/92, deve presentare su apposito modulo la SCIA, che potrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica.