Principali novità Decreto-Legge n. 159/2025 in materia di sicurezza

Novità introdotte con il Decreto-Legge n. 159/2025 in materia di sicurezza sul lavoro, vigilanza nei cantieri, sorveglianza sanitaria, sistemi di protezione da caduta dall’alto e formazione obbligatoria, ecc.

Vigilanza, cantieri e lavoro in appalto

Il Decreto rafforza l’attività di controllo, con particolare attenzione alle imprese che operano in appalto e subappalto e alle attività considerate a rischio più elevato. È previsto che gli organi ispettivi concentrino le verifiche in via prioritaria su tali realtà.

Nei cantieri edili e in altri ambiti a rischio (appalti) è introdotto l’obbligo, per il datore di lavoro, di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione. Viene inoltre aumentata la sanzione prevista in caso di mancanza della patente a crediti, che passa da 6.000 a 12.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le violazioni in materia di lavoro irregolare comportano la decurtazione di 5 crediti (6 nelle ipotesi di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, minori ecc.) per ciascun lavoratore interessato, indipendentemente dalla durata dell’irregolarità. Il committente è inoltre tenuto a indicare preventivamente tutte le imprese operanti in subappalto

Potenziamento delle attività ispettive

Si prevede un rafforzamento delle capacità ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, autorizza l’INL, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere 300 unità di personale aggiuntive. Inoltre, aumenta da 710 a 810 le unità del contingente dell’Arma dei Carabinieri assegnato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per i servizi di vigilanza per l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull’assistenza sociale.

Formazione e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Vengono introdotte novità in materia di formazione, con particolare riferimento all’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Le modalità di aggiornamento dovranno essere definite dalla contrattazione collettiva di settore, così da garantire un sistema formativo più omogeneo e coerente con quello già previsto per le aziende di dimensioni maggiori.

Prevenzione di violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Il Decreto interviene in modo esplicito sul tema della prevenzione delle condotte violente o moleste, riconoscendole come un rischio concreto da gestire. Le aziende sono chiamate a programmare misure organizzative specifiche per prevenire tali comportamenti e tutelare la dignità e l’integrità psicofisica dei lavoratori e a valutare nei DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) tale rischio.

Misure di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori

Vengono integrati gli obblighi del datore di lavoro in materia di DPI. La responsabilità non si limita alla fornitura, ma comprende anche la manutenzione, la pulizia, la riparazione e la sostituzione dei dispositivi, secondo le indicazioni del fabbricante. Tali obblighi si applicano anche a specifici indumenti di lavoro che, a seguito della valutazione dei rischi, assumano le caratteristiche di dispositivi di protezione.

Inoltre sono ridefinite anche le misure da adottare per la prevenzione delle cadute dall’alto. Per i lavori in quota viene ribadita la priorità dei sistemi di protezione collettiva, come parapetti e reti di sicurezza, rispetto ai dispositivi di protezione individuale. Qualora tali misure non siano tecnicamente adottabili, è necessario ricorrere a DPI idonei, come sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso mediante funi o arresto caduta. L’obiettivo è fornire indicazioni più precise e uniformare le prassi operative.

Risultano approfonditi anche i requisiti di sicurezza per l’utilizzo delle scale verticali permanenti utilizzate come mezzo di accesso. Le scale di altezza superiore a 2 metri, con inclinazione oltre i 75 gradi e fissate a un supporto, devono essere dotate, in base alla valutazione dei rischi, di un sistema anticaduta oppure di una gabbia di sicurezza. I pioli devono essere posizionati ad almeno 15 centimetri dalla parete di fissaggio. In caso di utilizzo della gabbia di sicurezza, questa deve essere realizzata in modo da impedire la caduta accidentale verso l’esterno, prevedendo maniglie o aperture adeguate; la parete della gabbia opposta ai pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.

Tutela assicurativa nei percorsi di formazione

È stato chiarito che la tutela assicurativa contro gli infortuni comprende anche gli eventi che possono verificarsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo di svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro e viceversa. Resta esclusa la possibilità di impiegare gli studenti in attività ad elevato rischio

Sorveglianza sanitaria e controlli

Vengono introdotti e chiariti diversi aspetti in materia di sorveglianza sanitaria. I controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, ad eccezione di quelli pre-assuntivi, devono essere effettuati durante l’orario di lavoro. Viene rafforzato il ruolo del medico competente, che include anche attività di promozione della prevenzione oncologica. È inoltre previsto che le visite e gli accertamenti possano essere svolti presso strutture esterne pubbliche o private convenzionate, in possesso di requisiti specifici.

Rientrano nella sorveglianza sanitaria anche le verifiche finalizzate ad accertare l’assenza di condizioni di alterazione da alcol o da sostanze stupefacenti. I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati da tutto il personale sanitario competente, e non esclusivamente dai medici del lavoro dei servizi di prevenzione. Sono previste misure di supporto per le imprese fino a 10 addetti e per i lavoratori aderenti ai sistemi di bilateralità, anche attraverso convenzioni con le ASL, al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria.

Infine, viene prevista la possibilità di introdurre, nell’ambito della contrattazione collettiva, iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro, inclusa la concessione di permessi retribuiti per consentire ai lavoratori di effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici previsti dai programmi di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Monitoraggio dei mancati infortuni

 Per le imprese con più di 15 dipendenti viene introdotto l’obbligo di identificare, analizzare e monitorare i cosiddetti “mancati infortuni” (near miss), ossia eventi che, pur non avendo causato danni, avrebbero potuto provocarli. Le aziende dovranno raccogliere e comunicare dati aggregati su tali eventi e documentare eventuali azioni correttive o preventive adottate, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro.

Protezione civile

Infine, viene introdotta una disciplina specifica in materia di salute e sicurezza per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato della protezione civile.