Lavoro agile: obbligo informativo in materia di salute e sicurezza – Legge 34/2026

Dal 7 aprile 2026 è divenuto operativo il nuovo obbligo previsto dall’art. 11 della Legge n. 34/2026 in materia di salute e sicurezza per le prestazioni svolte in modalità di lavoro agile o telelavoro.

La disposizione interviene sul D.Lgs.81/2008, rafforzando gli obblighi in capo al datore di lavoro con riferimento alle attività rese al di fuori dei locali aziendali e, in generale, di ambienti nella disponibilità giuridica dello stesso. In particolare, viene previsto che il datore di lavoro debba fornire al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale e comunque in occasione di eventuali modifiche rilevanti delle condizioni di lavoro, un’informativa scritta relativa ai rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione in modalità agile.

Tale informativa dovrà essere redatta in modo chiaro, comprensibile e adeguato alle mansioni svolte, e dovrà contenere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  • i rischi connessi all’utilizzo di attrezzature informatiche e dispositivi digitali;
  • i rischi legati all’uso prolungato dei videoterminali, con particolare riferimento ad affaticamento visivo, postura e disturbi muscolo-scheletrici;
  • le indicazioni relative alla corretta organizzazione della postazione di lavoro domestica o comunque esterna;
  • i rischi connessi all’ambiente di lavoro (illuminazione, aerazione, impianti elettrici, ecc.);
  • le misure di prevenzione e protezione adottabili dal lavoratore;
  • eventuali indicazioni comportamentali finalizzate a ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali.

Ricordiamo inoltre che nel lavoro agile, il Datore di Lavoro è responsabile della fornitura, manutenzione e sicurezza delle attrezzature tecnologiche necessarie allo svolgimento delle attività.

Questo include dispositivi hardware e software, come computer, smartphone e connessioni a Internet.

Si evidenzia che tale adempimento riveste carattere sostanziale e non meramente formale, rappresentando uno degli strumenti fondamentali attraverso cui il datore di lavoro assolve agli obblighi di tutela della salute e sicurezza anche nel contesto del lavoro agile, in coerenza con i principi generali di prevenzione previsti dalla normativa vigente.

Resta fermo, inoltre, l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, nonché di utilizzare correttamente le attrezzature fornite e di attenersi alle indicazioni ricevute.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le Aziende che non abbiano ancora adempiuto a provvedere con la massima sollecitudine alla predisposizione di quanto sopra, verificando altresì la coerenza della documentazione interna (es. DVR, policy aziendali, accordi di lavoro agile).