Visite mediche per i lavoratori agricoli

Per quanto concerne la sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali si viene a specificare che la legge 24/04/2020 n. 27, all’art. 78 “Misure a favore del settore agricolo e della pesca” e, in particolare, nei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies dichiara che per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali è prevista l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale.

La visita medica ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.

Si specifica che la legge 24/04/2020 n. 27 abolisce il limite delle 50 giornate lavorative, prevedendo che l’ambito di applicazione riguardi tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici.

Pertanto tutti gli operatori del settore agricoltura, indipendentemente dalla mansione svolta, incorrono nell’obbligo della visita medica.

Valutazione del rischio di violenze e molestie di genere nei luoghi di lavoro

Il Decreto-Legge n. 159/2025, modifica l’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) inserisce specifiche disposizioni in materia di prevenzione delle condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro, riconoscendole come un rischio lavorativo da valutare e gestire nell’ambito del sistema di salute e sicurezza aziendale.

In particolare, il Decreto interviene sulle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo l’obbligo per il datore di lavoro di programmare adeguate misure organizzative e preventive volte a contrastare comportamenti violenti o molesti, inclusi quelli riconducibili a dinamiche di violenza e molestia di genere, e di considerare tale rischio nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Lo Studio Labhor s.r.l.  consiglia di provvedere ad aggiornare la documentazione di valutazione dei rischi, predisponendo uno specifico capitolo integrativo dedicato al rischio di violenze e molestie di genere.