Per quanto concerne la sorveglianza sanitaria per i lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali si viene a specificare che la legge 24/04/2020 n. 27, all’art. 78 “Misure a favore del settore agricolo e della pesca” e, in particolare, nei commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies dichiara che per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali è prevista l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si considerano assolti mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale.
La visita medica ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.
Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione.
Si specifica che la legge 24/04/2020 n. 27 abolisce il limite delle 50 giornate lavorative, prevedendo che l’ambito di applicazione riguardi tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici.
Pertanto tutti gli operatori del settore agricoltura, indipendentemente dalla mansione svolta, incorrono nell’obbligo della visita medica.